Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 2 del 27 gennaio scorso, in risposta all’interpello formulato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro in merito alla corretta interpretazione dell’art. 35, co. 28, del D.L. n. 223/2006, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell’importo complessivo delle prestazioni afidate, ha precisato quanto segue.
La disciplina della responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell’appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di un’estensione il più possibile ampia del regime solidaristico in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati (il Ministero a tal proposito ha segnalato la sentenza della Corte di Cassazione n. 620/2008 e la sentenza del Tribunale di Bologna, 22 novembre 2009).
Evidente è, infatti, che il contratto di nolo si configura, in mancanza di un esplicito riferimento normativo, nell’ambito della disciplina civilistica della locazione e si distingue in nolo a freddo (locazione del solo macchinario) e nolo a caldo (prestazione anche da parte dell’addetto all’utilizzo del macchinario).
Il nolo a caldo si distingue, inoltre, dall’appalto stante la mancanza di qualsiasi ingerenza nell’attività produttiva e nell’organizzazione aziendale del noleggiatore.
Come noto, differisce poi, l’art. 118 del Codice degli Appalti mette in evidenza i casi in cui, stante l’esistenza di alcuni presupposti del nolo a caldo (il contratto sia superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000 euro e l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare), quest’ultimo è soggetto al regime autorizzatorio del subappalto, ma rimane pur sempre distinto dal medesimo.
Alla luce di ciò, ha concluso il Ministero, deve concludersi per una una differenza sostanziale del nolo rispetto al subappalto e in generale al contratto di appalto, cui esclusivamente il regime della responsabilità solidale deve riferirsi rischiando, in caso contrario, di allargare il meccanismo solidale, già ad oggi eccessivamente oneroso per i soggetti, coinvolti negli appalti e per le modalità di attuazione del medesimo, ad una platea indistinta di soggetti con tutte le gravose conseguenze del caso.
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