L`Agenzia delle Entrate del Ministero dell`Economia e delle Finanze, con la circolare n. 15/E del 1° febbraio 2002, ha fornito gli attesi chiarimenti sulle modalità applicative dei benefici del 36% per gli acquisti dei fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione, precisando, tra l`altro, che:
· i benefici si applicano per tutti gli atti di acquisto effettuati a partire dal 1° gennaio 2002 sino al 30 giugno 2003;
· l`abitazione deve far parte di un edificio sul quale devono essere stati eseguiti interventi di restauro o ristrutturazione edilizia;
· i lavori di recupero devono essere stati realizzati successivamente al 1° gennaio 1998 ed entro il 31 dicembre 2002 (i lavori pertanto possono essere stati ultimati anche prima del 1° gennaio 2002);
· i pagamenti devono essere eseguiti con bonifico bancario, ad eccezione della parte di prezzo corrisposta mediante accollo di mutuo stipulato dall`impresa;
· l`acquirente deve inviare la comunicazione per fruire della detrazione al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta in cui fruisce della detrazione. Nell`ipotesi di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell`immobile. In tal caso, la comunicazione deve essere inviata al Centro Operativo di Pescara dopo la registrazione del compromesso ed entro il termine di presentazione della dichiarazione di redditi.
La Circolare fornisce inoltre ulteriori chiarimenti in ordine alla rivalutazione delle aree edificabili e all`adeguamento spontaneo in dichiarazione dei redditi ai maggiori ricavi risultanti dall`applicazione degli studi di settore.
4495-la circolare n. 15-E del 1° febbraio 2002.pdfApri