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Il Decreto Ministeriale recante norme per l`esecuzione delle Decisioni dell`UE 2000/532, 2001/118, 2001/119 e 2001/573 sui codici dei rifiuti, ha acquisito le firme da parte dei Ministri competenti ed ora sta ultimando l`iter di approvazione. Il Decreto Ministeriale con i suoi allegati procede a modificare il catalogo allegato al D.Lgs. 22/97, oper

Archivio, Edilizia e territorio

Modifiche ai codici rifiuti: decreto ministeriale

5 Marzo 2002
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Registri e formulari.
Per la compilazione dei registri e formulari, gli operatori possono completare l`adeguamento per l`utilizzo dei codici entro il termine massimo di 60 giorni dall`entrata in vigore del Decreto.
I codici vengono individuati da parte dei soggetti interessati nello schema di trasposizione riportato nell`allegato B.
Qualora l`individuazione del codice non sia possibile si possono utilizzare codici diversi previa comunicazione motivata alla Provincia, ai Ministeri Ambiente e Attività produttive e all`ANPA.
Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 del D.Lgs. 22/97.
Gli operatori utilizzano lo schema di trasposizione di cui all`allegato B, in attesa che gli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni all`esercizio delle operazioni di recupero e di smaltimento di cui all`art. 28 del D.Lgs. 22/97 o alle iscrizioni di cui all`art. 30 dello stesso Decreto Legislativo provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni. Rimane salva la possibilità di utilizzare codici diversi da quelli individuati nello schema previa comunicazione motivata indirizzata alla Provincia, ai Ministeri competenti e all`ANPA.
Modifiche della classificazione di rifiuti.
Ai rifiuti che acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi si applica il regime transitorio disposto dall`art. 1, comma 15 della legge n. 443/01.
Entro il 10 febbraio gli interessati hanno avuto la possibilità di inoltrare richiesta all`ente competente presentando domanda di autorizzazione o di iscrizione con l`indicazione dei nuovi codici. L`attività può proseguire fino all`emanazione del provvedimento da parte dell`ente competente. Tali attività non sono soggette a VIA perchè sono già in essere.
Individuazione dei rifiuti recuperabili con procedure semplificate.
I codici dei rifiuti, di cui al D.M. 5 febbraio 1998, sono modificati come nell`allegato C.
Le comunicazioni alla Provincia effettuate almeno 90 giorni prima dell`entrata in vigore del D.M. sono valide fino alla scadenza del termine di cinque anni previsto dall`art. 33 del 22/97. Le altre comunicazioni effettuate prima dell`entrata in vigore del D.M. sono aggiornate dagli interessati ferma restando la decorrenza originaria dei termini di efficacia della comunicazione.
Materiali da costruzione contenenti amianto.
In merito allo smaltimento in discarica dei rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 16 luglio 2002, in conformità a quanto previsto dalla Decisione 2001/573/CE.
Vi rammentiamo che l`iscrizione alla classe 10, bonifica dei beni contenenti amianto, dell`Albo smaltitori non è attualmente possibile perchè l`efficacia della Deliberazione 1° febbraio 2000 contenente i criteri per l`iscrizione nella citata categoria (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2000) è sospesa in attesa del Decreto ministeriale sulle garanzie finanziarie.
Per ora le imprese edili potranno proseguire a rimuovere i manufatti contenenti amianto in conformità al D.lgs. 277/91, alla Legge 257/92 e al DPR 8/8/94.
Per quanto riguarda il trasporto, le imprese che hanno usufruito del regime transitorio disposto dalla legge 443/01 che prevedeva entro il termine del 10 febbraio scorso che le imprese potessero presentare richiesta di iscrizione con il nuovo codice possono proseguire l`attività del trasporto fino all`emanazione del provvedimento.
Il Comitato per l`Albo con Delibera e con Circolare ha fornito indicazioni sulle modalità per inoltrare la domanda di iscrizione nella categoria 5 trasporto rifiuti pericolosi ai soggetti non ancora iscritti.
Vi ricordiamo che le sanzioni previste per le violazioni relative all`attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio di rifiuti pericolosi in mancanza di iscrizione all`Albo o di autorizzazione prevedono la pena dell`arresto da sei mesi a due anni e l`ammenda da cinque milioni a cinquanta milioni di lire.

1993-Allegato-D.pdfApri

1993-Allegato-C.pdfApri

1993-Allegato-B.pdfApri

1993-Allegato-A.pdfApri

1993-Decreto del Ministero Ambiente.pdfApri

1993-Decisione UE 03-05-00.pdfApri

1993-Decisione UE 16-01-01.pdfApri

1993-Decisione UE 23-07-01.pdfApri

1993-Circolare Ministero Ambiente 6 febbraio 2002f.pdfApri

1993-Delibera Albo Gestione Rifiuti 10 gennaio 2002.pdfApri

1993-Documento ANCE del 17 gennaio 2002.pdfApri
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