In risposta a specifici quesiti proposti dall`ANCE, la Circolare chiarisce che:
· il beneficio(credito d`imposta correlato agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 13 marzo 2001) compete anche alle imprese edili che operano tramite cantieri localizzati in zone svantaggiate, indipendentemente dall`ubicazione della sede legale;
· ai fini del credito d`imposta, si considera autonoma struttura produttiva l`insieme di tutti i cantieri presenti in ciascuna area svantaggiata.
Ciò comporta che:
– gli investimenti debbano essere assunti al netto delle cessioni, dismissioni ed ammortamenti relativi a tutti i cantieri che costituiscono la medesima struttura produttiva;
– i beni possano essere utilizzati solo nei cantieri che fanno parte della stessa struttura produttiva;
– nell`ipotesi in cui sussista un unico cantiere, la chiusura dello stesso entro i 5 anni fa sì che l`impresa debba rideterminare l`importo del credito d`imposta, escludendo tali beni dalle agevolazioni;
· per le società immobiliari, il credito d`imposta non si applica relativamente all`acquisto/costruzione di un immobile destinato alla successiva locazione a terzi.
La Circolare ritiene inoltre applicabili anche ai benefici di cui all`art.8 della legge 388/2000 i chiarimenti forniti in merito alla legge “Tremonti bis“, sia per quanto riguarda l`investimento in aree edificabili (necessità di utilizzazione edificatoria dell`area), sia relativamente alla ristrutturazione di fabbricati strumentali già esistenti (applicazione dei benefici a condizione che i costi di ristrutturazione superino i costi d`acquisto dei fabbricati da ristrutturare).
4504-Circolare n.38-E del 9 maggio 2002.pdfApri