Con la Risoluzione n.162/E del 31 maggio 2002, rispondendo ad un`istanza di interpello, l`Agenzia delle Entrate ha fornito i dovuti chiarimenti in materia di trattamento fiscale ai fini IVA e delle imposte dirette relativamente ai contributi erogati da enti locali a fronte della realizzazione di specifici impianti.
In particolare l`Amministrazione finanziaria chiarisce che:
Ø tale tipologia di finanziamento non individua il corrispettivo pagato dall`ente erogante a fronte della realizzazione di un impianto nell`ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, ma assume qualifica di contributo a fondo perduto e, pertanto, escluso dall`ambito d`applicazione dell`IVA. L`IVA afferente i beni e servizi relativi alla realizzazione dell`opera rimane detraibile secondo le ordinarie regole di cui all`art.19 del DPR 633/1972;
Ø il suddetto finanziamento, inoltre, qualificandosi correttamente come contributo in conto impianti, trova disciplina nell`art.55, comma 3 lett.b) del DPR 917/1986, concorrendo quindi a formare il reddito d`impresa in base al principio della competenza, indipendentemente dal fatto che sia o meno commisurato all`ammontare totale delle spese sostenute per la realizzazione dell`impianto al lordo dell`IVA detraibile, nella stessa misura in cui il costo del bene collegato concorre a formare il reddito d`impresa sotto forma di quote di ammortamento deducibili.
Il Ministero infine indica le modalità tecniche di contabilizzazione del contributo, da considerare come ricavo anticipato da riscontare in misura proporzionalmente corrispondente alle quote di ammortamento del bene, dedotte in ciascun esercizio.
Nel periodo d`imposta in cui inizia il processo di ammortamento, l`importo del contributo erogato che eccede il costo totale dell`investimento rappresenta altresì una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell`art.55, comma 1 del medesimo DPR 917/1986.
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