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Sostanzialmente riscritto il comma 1 dell'art. 8 della Legge 388/2000 e tra le imprese beneficiarie rimangono espressamente incluse anche le imprese di costruzioni

Archivio, Fiscalità e incentivi

DL Omnibus – Agevolazioni per gli investimenti in aree svantaggiate e altre misure fiscali

9 Luglio 2002
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Il Consiglio dei Ministri del 5 luglio u.s. ha approvato il Decreto Legge concernente «Disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini tributari, di trasformazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e di sostegno dell`economia nelle aree svantaggiate» (cd DL «Omnibus»). Trattasi del Decreto Legge 8 luglio 2002, n. 138 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell`8 luglio 2002.
Si richiama di seguito l`attenzione sulle disposizioni di particolare interesse per il settore.
Innanzitutto il Decreto stabilisce (art.5) la determinazione di un “tetto massimo di spesa””, fissato annualmente dalla Legge Finanziaria, a partire dal 2003, entro il quale i contribuenti possono fruire dei crediti d`imposta previsti dalle vigenti disposizioni di legge (ad esempio, credito d`imposta per nuove assunzioni, art.7 della Legge 388/2000).
La data di decorrenza di tale disposizione verrà fissata da decreti di natura non regolamentatore del Ministro dell`Economia e delle Finanze per ciascun credito d`imposta vigente, mentre con decreto interdirigenziale, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, verrà comunicato l`avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, con la conseguenza che gli interessati non potranno più fruire di nuovi crediti d`imposta i cui presupposti si realizzino dopo l`entrata in vigore del provvedimento.
Profondamente innovativa è inoltre la sostanziale riscrittura (art.10 del DL) del testo dell`art.8 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 che ha istituito il credito d`imposta concesso in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati ad unità produttive localizzate nelle aree svantaggiate.
Le novità riguardano in particolare:
Ø l`esatta individuazione dei settori nei quali devono operare le imprese beneficiarie del credito, tra cui sono chiaramente incluse le imprese di costruzioni;
Ø l`esclusione di fatto delle aree svantaggiate del Centro-Nord di cui alla deroga prevista dall`art.87, par.3, lett.c) del Trattato istitutivo della Comunità Europea (fatta eccezione delle aree nelle regioni Abruzzo e Molise);
Ø la fissazione dei limiti massimi di spesa per il credito d`imposta, pari a Euro 870 milioni per il 2002 e Euro 1.740 milioni per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;
Ø la definizione della misura massima del credito d`imposta, pari all`85% dell`intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per le aree del Mezzogiorno, e nella percentuale di aiuto massima per le aree nelle regioni Abruzzo e Molise;
Ø l`obbligo per le imprese di inoltrare in via telematica, secondo i criteri dell`art. 3 del DPR 322/98, al Centro Operativo di Pescara un`istanza contenente:
1. gli elementi identificativi dell`impresa;
2. l`ammontare complessivo dei nuovi investimenti;
3. la ripartizione regionale degli stessi;
4. l`impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione (emissione del buono d`ordine per l`acquisto da terzi e l`appalto, ovvero l`inizio dell`attività per i lavori in economia) degli investimenti entro 6 mesi dalla data di presentazione della stessa istanza.
Decorsi 15 giorni dalla presentazione dell`istanza senza che l`Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente il diniego del contributo, per errori nella suddetta dichiarazione o per esaurimento dei fondi disponibili, il beneficio s`intende concesso (principio del «silenzio assenso»);
Ø l`obbligo per le imprese di inoltrare in via telematica, secondo i criteri dell`art. 3 del DPR 322/98, sempre al Centro Operativo di Pescara, entro il secondo mese successivo alla data di chiusura dell`esercizio in cui è stata presentata l`istanza, una dichiarazione contenente:
1. il settore di appartenenza dell`impresa;
2. l`ammontare dei nuovi investimenti effettuati alla data di chiusura dell`esercizio in cui è effettuata l`istanza;
3. la suddivisione in aree regionali degli stessi;
4. l`ammontare del contributo utilizzato in compensazione alla data di chiusura dell`esercizio in cui è effettuata l`istanza;
5. il limite d`intensità di aiuto utilizzabile;
Ø la cumulabilità con la disposizione prevista agli artt.4 e 5 della Legge 18 ottobre 2001, n.383 (cd «Tremonti bis».
Si sottolinea infine che tutte le modifiche apportate all`art. 8, della legge 388/2000 si applicano solo per gli investimenti da avviare successivamente all`entrata in vigore del decreto legge, cioè a partire dall`8 luglio 2002.

4509-art.8 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 .pdfApri

4509-Articolo 10.pdfApri

4509-Articolo 5.pdfApri
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