In particolare, l`Amministrazione finanziaria precisa che:
Ø come già confermato dalla precedente Circolare n.73/E del 2 settembre 2002, i crediti d`imposta maturati dopo il 30 giugno 2002 non possono essere più utilizzati per esaurimento delle risorse disponibili ed è, conseguentemente, sospesa l`operatività dei codici tributo “6733“ e””6734“, istituiti nel gennaio 2001 e utilizzabili sul modello di versamento “F24“;
Ø relativamente invece ai crediti maturati entro tale data (30.06.2002) questi possono legittimamente essere utilizzati, sempre tramite modello “F24“ con i seguenti codici tributo:
6744 “credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002 – Art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388“
6745 “ulteriore credito d`imposta per l`incremento dell`occupazione i cui presupposti sono maturati entro la data del 30 giugno 2002 – Art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388“
Si ricorda inoltre che il Ministero dell`Economia e delle Finanze, con Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 12 settembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 17 settembre 2002, ha disposto la proroga del termine al 16 dicembre 2002 per la restituzione dei crediti, i cui presupposti si siano realizzati successivamente all`8 luglio 2002 ed indebitamente utilizzati in violazione dell`art.5 del DL 138/2002 e dei relativi decreti di attuazione, senza il pagamento di interessi, more e sanzioni.
4524-Decreto Ministero Economia e Finanze del 12-09-02.pdfApri
4524-Risoluzione n.303-E del 13 settembre 2002 .pdfApri
4524-Risoluzione n.302-E del 12 settembre .pdfApri