Si invia la circolare ministeriale 2 settembre 2002, n. 73/E, con la quale l`Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti sugli effetti che le disposizioni dell`art.5 del decreto legge 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178), concernenti il monitoraggio dei crediti di imposta vigenti, hanno prodotto sulla disciplina del credito di imposta per le nuove assunzioni previsto dall`art.7 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001). In tal ambito, si ricorda che sono stati emanati sia il decreto del Ministro dell`Economia e delle Finanze del 1 agosto 2002, che ha fissato in Euro 652.138,210 il limite finanziario di applicabilità per il 2002 del suddetto credito di imposta, sia il decreto interdirigenziale, sempre del 1 agosto 2002, con il quale è stato comunicato l`esaurimento dei fondi disponibili per l`anno 2002.
In particolare, l`Agenzia delle Entrate ha, in tal ambito, precisato che:
– stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 agosto 2002, del decreto interdirigenziale sopra citato, che ha reso noto l`avvenuto esaurimento dei relativi fondi disponibili, il credito di imposta, previsto dall`art.7 della legge 388/2000 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso fra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il proprio numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compete sino al 30 giugno 2002. Ciò implica, in sostanza, che risulta agevolato per il 2002 solo l`incremento della base occupazionale rilevato mensilmente sino a tale data e risultante dalla differenza tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato impiegati al 30 giugno 2002 e la media dei lavoratori, sempre a tempo indeterminato, rilevata nel periodo di riferimento 1 ottobre 1999- 30 settembre 2000. Restano, pertanto, esclusi gli incrementi della base occupazionale che il datore di lavoro abbia realizzato nel mese di luglio e nei successivi;
– la procedura di accesso al credito di imposta che, ai sensi dell`art.1, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 1 agosto 2002 sopra citato, deve essere attivata tramite la presentazione di un`istanza preventiva al Centro Operativo di Pescara in relazione alle assunzioni effettuate a partire dall`8 luglio 2002 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2002), sarà utilizzabile per l`anno 2003. Ciò in considerazione del fatto che al momento in cui è stata formalizzata la procedura di accesso al beneficio fiscale è stato contestualmente comunicato l`esaurimento dei fondi disponibili per il 2002. Per quest`anno, quindi, la procedura prevista è risultata di fatto non attuabile.
4523-Circolare ministeriale 2 settembre 2002, n. 73-E.pdfApri