La proroga delle agevolazioni fiscali “Tremonti-bis“ (detassazione degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui agli artt.4-5, legge 383/2001), prevista dall`art.5-sexies del D.L. 282/2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2003) a favore dei territori colpiti dagli eventi calamitosi degli ultimi mesi del 2002, è estesa alle imprese che effettuano investimenti in sedi operative ubicate sull`intero territorio comunale interessato dagli eventi e non solo a quelle localizzate nelle specifiche partizioni dello stesso territorio comunale, eventualmente individuate nelle ordinanze sindacali.
In particolare, la proroga delle suddette agevolazioni fiscali, disposta sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni strumentali mobili e sino al 31 luglio 2004 per quelli immobiliari, si applica a condizione che questi siano realizzati in sedi operative ubicate nei comuni:
· per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
· e nei quali siano state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale entro il 31 dicembre 2002.
Con riferimento a quest`ultima condizione, l`Agenzia ha tenuto a precisare che, anche nel caso in cui l`ordinanza sindacale individui specifiche partizioni del territorio comunale interessato dall`evento calamitoso, la proroga si rende in ogni caso applicabile agli investimenti realizzati nelle sedi operative localizzate sull`intero territorio comunale (non essendo, quindi, limitata alle sole sedi operative ubicate nelle specifiche porzioni di territorio comunale, individuate nell`ordinanza sindacale).
4587-Risoluzione 20 marzo 2003, n. 67-E.pdfApri