Le linee guida per la delimitazione da parte delle Regioni delle aree di salvaguardia delle risorse idriche
è stato pubblicato sulla G.U. n.2 del 3/1/2003 l`accordo fra Stato, Regioni e Province autonome in materia di tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano.
L`accordo, siglato il 12/12/2002 in sede di Conferenza Permanente, contiene in particolare i criteri tecnici generali che le Regioni dovranno seguire per l`individuazione definitiva delle aree di salvaguardia intorno alle risorse idriche (sorgenti, pozzi e altri punti di presa d`acqua a livello superficiale).
In attesa dei provvedimenti regionali, ricordiamo che le aree di salvaguardia, in base all`art.21 del D.Lgs. 11/5/1999, n.152, si distinguono in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
Le zone di tutela assoluta sono le aree immediatamente adiacenti ai punti di presa delle acque, devono avere un`estensione di almeno 10 metri di raggio e in esse non può essere svolta alcuna attività che esuli dalla captazione.
Le zone di rispetto, invece, sono le porzioni di territorio circostanti la zona di tutela assoluta, all`interno delle quali sono vietate attività lesive della qualità delle risorse idriche, quali gestione di rifiuti, apertura di cave, aree cimiteriali, stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose o radioattive. In queste aree non sono comunque esclusi interventi di edilizia residenziale con relative opere di urbanizzazione ma devono essere disciplinate dalle Regioni.
In assenza di delimitazione da parte delle Regioni, le zone di rispetto devono avere un`estensione di 200 metri di raggio dal punto di presa.
Le zone di protezione, infine, riguardano specificatamente i bacini di raccolta delle acque piovane e le falde acquifere e anch`esse possono generare limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi o turistici da recepirsi negli strumenti urbanistici sia generali, che di attuazione.
In allegato: Testo accordo Stato-Regioni per la tutela delle acque
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