Con la Circolare n.3/E del 15 gennaio 2003 l`Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle norme della legge finanziaria 2003 (artt.7-16 della legge 27 dicembre 2002, n.289) dirette ad agevolare la definizione delle situazioni e le pendenze in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul patrimonio netto, di imposte indirette e di tributi locali.
Nel rinviare ad una successiva circolare l`esame delle singole fattispecie di sanatoria, si precisa che i chiarimenti riguardano rispettivamente le seguenti disposizioni della legge n.289/2002:
· articolo 7 che disciplina la definizione automatica dei redditi d`impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione;
· articolo 8 che contiene le disposizione riguardanti l`integrazione degli imponibili per gli anni pregressi;
· articolo 9 che reca le modalità di definizione automatica per gli anni pregressi;
· articolo 10 che prevede, nei confronti dei soggetti che non si avvalgono delle modalità di definizione di cui agli articoli 7, 8 e 9, la proroga di un anno dei termini per l`accertamento;
· articolo 11 che disciplina la definizione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull`incremento di valore degli immobili;
· articolo 12 che prevede la definizione in materia di riscossione dei carichi iscritti a ruolo;
· articolo 13 che prevede che le regioni, le province e i comuni possano stabilire la definizione dei tributi loro dovuti;
· articolo 14 che reca disposizioni per la regolarizzazione delle scritture contabili;
· articolo 15 che disciplina la definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione;
· articolo 16 che prevede le modalità di definizione delle liti fiscali pendenti.
3890-Circolare n.3-E del 15 gennaio 2003.pdfApri