I contributi per la costruzione di alloggi, corrisposti da Enti pubblici a cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituiscono contributi in conto capitale e concorrono alla formazione del reddito d`impresa nell`esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell`esercizio medesimo e nei successivi, non oltre il quarto.
Queste le precisazioni fornite dall`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 16 gennaio 2003,n.7/E.
Tali contributi costituiscono, in sostanza, sopravvenienze attive ai sensi dell`art.55, comma 3, lett.b) del TUIR 917/86 e si differenziano dai contributi in conto impianti che, in quanto tali, sono corrisposti per l`acquisto o la realizzazione di beni ammortizzabili, strumentali all`esercizio dell`impresa.
Con la stessa risoluzione, l`Agenzia delle Entrate precisa, altresì, il regime fiscale dei proventi immobiliari derivanti dal godimento di alloggi assegnati a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
In particolare, dopo aver precisato che tali fabbricati si differenziano da quelli strumentali o da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l`attività d`impresa (beni merce), l`Agenzia stabilisce che tali proventi concorrono alla determinazione del reddito della cooperativa in base alle disposizioni previste per i redditi fondiari. Ciò significa che il reddito è pari alla rendita catastale, ovvero al canone di godimento ridotto del 15% (art.34 del TUIR 917/86), mentre non risulta deducibile nessuna spesa inerente tali fabbricati.
3891-Risoluzione 16 gennaio 2003,n.7-E.pdfApri