Gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (art. 31, comma 1, lett. c), e d), della legge 457/1978) sono, in ogni caso, soggetti all`aliquota IVA del 10%, anche nell`ipotesi in cui vengano eseguiti su edifici non residenziali (esempio: uffici, opifici, etc.).
L`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 10/E del 22 gennaio 2003 conferma l`orientamento, già precedentemente consolidato, in base al quale gli appalti per il recupero del patrimonio edilizio sono sempre soggetti all`aliquota IVA ridotta del 10%, ai sensi del n. 127 – quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972, a prescindere dalla classificazione catastale dell`immobile.
Si richiama l`attenzione sul fatto che, per tutti gli edifici, le prestazioni agevolate sono solamente quelle di appalto e di subappalto, mentre, a regime, non risultano agevolate le prestazioni diverse (prestazioni d`opera, fornitura di beni con posa in opera, etc.). Tali ultime prestazioni sono altresì soggette all`applicazione dell`aliquota IVA ordinaria del 20%.
Per i soli edifici residenziali, fino al 30 settembre 2003, l`aliquota IVA del 10% si applica anche alle prestazioni d`opera (art. 2, comma 6 Legge 289/2002).
3893-Risoluzione n. 10-E del 22 gennaio 2003.pdfApri