La disposizione, contenuta nella legge finanziaria 2003, mira all`incremento della sicurezza dei cittadini attraverso lo sviluppo della rete di controllo del territorio
L`art. 31, comma 7, lett. b), inserisce tra l`elenco delle opere di urbanizzazione secondaria le sedi di servizio, le caserme e ogni altro presidio di polizia.
La norma, nell`espressa intenzione del legislatore, è finalizzata a migliorare il controllo del territorio e la gestione dei servizi di polizia e si inserisce nel progetto “polizia di prossimita””`, già in via d`attuazione con l`iniziativa del poliziotto di quartiere.
In quest`ottica, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all`art.41 quinquies della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, c.d. legge urbanistica, può, su proposta del Ministro dell`Interno, prevedere la quantità complessiva di aree da destinare, in via prioritaria, all`insediamento delle sedi per le forze dell`ordine.
Proprio quest`ultima disposizione, tuttavia, lascia qualche perplessità, in considerazione della nuova ripartizione delle competenze operata dalla recente riforma del titolo V della Costituzione e, quindi, sull`effettiva possibilità per lo Stato di dettare norme di dettaglio sui limiti quantitativi.
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