Il Comune, come ogni altro creditore, è tenuto a cooperare con il titolare della concessione edilizia per rendere meno gravosa la posizione debitoria
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 10 gennaio 2003 n. 32, ha ribaltato il precedente orientamento relativo all`applicabilità “tout-court“ dell`apparato sanzionatorio previsto dall`art. 3 della Legge 47/1985 per i casi in cui il titolare di una concessione edilizia abbia ritardato il pagamento degli oneri dovuti.
In proposito, i giudici amministrativi hanno affermato che, qualora il ritardo sia imputabile alla negligenza del Comune, il debitore non sarà tenuto a versare le maggiorazioni previste dalla legge.
La P.A., infatti, come qualunque altro creditore, è tenuta ad adoperarsi affinchè l`adempimento per il debitore sia meno gravoso possibile, compiendo tutti gli atti a tal fine idonei e che non le risultino particolarmente disagevoli.
Aggiungono, altresì, i giudici di Palazzo Spada che il dovere di buona fede non può dirsi assolto con la mera realizzazione degli atti espressamente previsti dal legislatore necessitando, in relazione alle singole situazioni, ogni altro comportamento idoneo ad evitare l`aggravamento della posizione debitoria.
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