In particolare, il più favorevole regime previsto anteriormente all`8 luglio 2002 si applica a tutti gli investimenti «avviati» prima di tale data.
A tali effetti, per «avvio» dell`investimento s`intende l`inizio della effettiva realizzazione degli eventi indicati dall`art. 75 TUIR.
In sostanza, l`investimento s`intende avviato:
– nell`ipotesi di acquisto di beni mobili, con la consegna o spedizione;
– nell`ipotesi di acquisto di beni immobili, con il rogito;
– nell`ipotesi di prestazioni di servizi, con il concreto inizio dei lavori.
Nel caso di contratti d`appalto, pertanto, non risulta sufficiente la stipula del contratto, ma occorre che i lavori siano concretamente avviati prima dell`8 luglio 2002.
Con l`occasione, si segnala inoltre, che sul Supplemento Ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2003 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate 24 gennaio 2003, con il quale sono stati approvati i modelli per la comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati, ai sensi delle disposizioni dell`art. 62 comma 1, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (cfr. Credito di imposta aree svantaggiate – Nuovi Modelli per la comunicazione dei dati del 29 gennaio 2003).
4601-Risoluzione Agenzia Entrate 5 febbraio 2003,n.23-E.pdfApri