L`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.37/E del 21 febbraio 2003, conferma l`interpretazione restrittiva della disposizione di cui all`art.51 della legge 342/2000 che prevede la non rilevanza agli effetti dell`IVA della cessione nei confronti dei Comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo dei contributi concessori o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
In particolare, la non rilevanza agli effetti dell`IVA non si applica alla cessione a scomputo di un immobile qualificato quale «centro civico», adibito a sala riunioni per gli abitanti del Comune.
Ad avviso dell`Agenzia delle Entrate, tale destinazione non è sufficiente per far rientrare il fabbricato tra le opere di urbanizzazione in qualità di «centro sociale».
In conclusione, il trasferimento di tale fabbricato, ancorchè ceduto al Comune in esecuzione di una convenzione di lottizzazione, è soggetto ad IVA (con l`aliquota ordinaria del 20%, non trattandosi nè di opere di urbanizzazione nè di abitazione).
3894-Risoluzione n.37-E del 21 febbraio 2003.pdfApri