La Direttiva 2003/2/CE, pubblicata sulla G.U. delle Comunità Europee del 9 gennaio 2003, vieta l`impiego dell`arsenico in tutte quelle applicazioni che implicano il contatto con l`uomo.
I composti dell`arsenico, sostanza identificata come cancerogena dal Cstee (Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente), non sono più ammessi per essere utilizzati nella conservazione del legno[1].
A tale proposito, il legno, trattato con soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (“Rca””), non può essere usato per i seguenti casi di nostro interesse:
– in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione;
– in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle[2];
– ed in tutte quelle applicazioni in cui il legno trattato potesse venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.
è invece consentita l`immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di composti inorganici di tipo Rca, se tale legno è destinato ad usi professionali ed industriali, al fine di salvaguardarne l`integrità strutturale, per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilità che entri in contatto con i non addetti.
La direttiva ammette, quindi, il libero impiego del legno trattato con gli Rca nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti ad uffici e locali industriali, nei ponti, nelle barriere antirumore, nei sistemi di protezione dalle valanghe, nelle recinzioni e barriere autostradali, nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni, nelle traversine ferroviarie in sotterraneo.
Le nuove regole devono essere recepite dagli Stati membri entro il 30 giugno 2003 e diventare operative entro il 30 giugno del 2004.
[1] L’arsenico, infatti, viene generalmente utilizzato come impregnante anti funghi.
[2] Per esempio in casi di arredo urbano ed attrezzature per parchi gioco.
2197-Direttiva 2003 2 CE.pdfApri