Secondo la giurisprudenza della Cassazione, nei balconi, i rivestimenti frontali e sottostanti sono parti comuni dell`edificio se ricorrono alcune condizioni
Il problema della natura giuridica dei balconi di proprietà esclusiva in un edificio condominiale e, conseguentemente, della ripartizione delle spese di manutenzione è stato più volte oggetto di esame da parte della giurisprudenza. Le ultime decisioni in materia sono concordi nell`escludere i balconi dal novero delle parti comuni: rappresentano elementi accidentali e non portanti dell`edificio e non sono destinati all`uso o al servizio di esso (Cass. Civile, Sez. II, 21 gennaio 2000, n.637; 7 settembre 1996, n.8159).
Diversamente però la Suprema Corte si è pronunciata in relazione agli elementi che compongono il balcone. è stato più volte stabilito che gli elementi architettonici e decorativi (rivestimenti del parapetto o della soletta, frontalini, pilastrini, ecc…), qualora svolgano una prevalente funzione estetica ed ornamentale per il manufatto, possono essere parti comuni ai sensi dell`art.1117 del Codice Civile, con la conseguenza che le spese per la manutenzione ricadono su tutti i condomini (oltre alle sentenze richiamate sopra, cfr. Cass. Civile, Sez. II, 19 gennaio 2000, n.568).
Tale funzione, si è precisato, può essere esclusa solo in presenza di prova contraria, che dimostri lo scarso pregio architettonico ed estetico del fabbricato, tale da rendere irrilevanti dal punto di vista condominiale i singoli elementi dei balconi e la loro ristrutturazione (Cass. Civile, Sez. II, 17 luglio 1999, n.7603).
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