L'Agenzia delle ntrate torna a parlare di agevolazioni di cui all'art. 8 della Legge 388/2000 e chiarisce che il beneficio non spetta per le spese di ampliamento di immobili in comodato
Nell`ipotesi di lavori di ampliamento di un immobile strumentale detenuto dall`impresa a titolo di comodato, il credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all`art. 8 della Legge 388/2000 non compete, in quanto trattasi di costi riferiti a beni che non hanno una loro autonoma funzionalità rispetto all`immobile già esistente.
L`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 55/E del 4 marzo 2003, precisa che tali spese sono classificate contabilmente tra le “Altre immobilizzazioni immateriali””, disciplinate, ai fini della deducibilità fiscale, dall`art. 74 del TUIR (D.P.R. 917/1986) che ne prevede, in quanto “spese relative a più esercizi“, la deducibilità nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.
Pertanto, tali investimenti, anche se di natura incrementativa, non sono agevolabili ai sensi dell`art. 8 della Legge 388/2000, in quanto non costituiscono beni, ma meri costi.
Resta comunque confermata l`applicabilità dei benefici per i medesimi interventi su immobili esistenti, posseduti e direttamente utilizzati dall`impresa.
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