Il TAR Toscana sancisce l`illegittimità degli atti regionali e comunali che stabiliscano limiti diversi da quelli previsti dalla disciplina statale
Il Tribunale amministrativo toscano si è pronunciato sulla validità di una delibera regionale che aveva stabilito limiti diversi da quelli statali (attualmente contenuti nel Decreto Ministeriale 381).
La vicenda vedeva contrapposte TIM S.p.A. e Regione Toscana, la quale aveva dimezzato la soglia limite per l`emissione di onde elettromagnetiche relativamente agli impianti di telefonia mobile.
I giudici rilevano che “il consiglio regionale ha modificato (inasprendoli) i limiti di campo elettromagnetico fissati in sede nazionale””, così da intaccare l`assetto unitario della disciplina statale.
La delibera viola il riparto delle competenze tra Stato e Regione, anche se esaminata alla luce del nuovo titolo V della Costituzione. Infatti, la recente modifica costituzionale, pur ampliando notevolmente la sfera di competenza regionale, specie in materie concorrenti, ha mantenuto la riserva statale nella disciplina dei principi generali.
Il tribunale ha anche rilevato come il principio valga allo stesso modo per i comuni.
Anzi, agli enti locali non è riconosciuta alcuna potestà legislativa o regolamentare, avendo funzioni di mera verifica e controllo urbanistico-territoriale, in coerenza con le norme di rango superiore.
Il TAR Toscano, con la propria pronuncia, si uniforma all`orientamento del Consiglio di Stato, ribadito anche di recente (Cons. Stato, sez. VI, 03 giugno 2002 n°3095).
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