La Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto di mandato avente ad oggetto la compravendita di un bene immobile deve necessariamente rivestire la forma scritta a pena di nullità
La Suprema Corte è tornata sulla forma del contratto di mandato quando abbia come oggetto l`acquisto o la vendita di un immobile.
In questo caso, secondo i giudici di legittimità, il contratto dovrà obbligatoriamente redigersi per iscritto, pena la sua nullità.
Nè, sempre secondo la Corte, rileva la distinzione che il mandato sia a vendere ovvero ad acquistare, per cui solo per il primo varrebbe il principio della forma vincolata.
La questione, che rientra in quella più ampia della forma del mandato a compiere atti per i quali è richiesta una forma tipica per la validità, è stata oggetto di un lungo ed acceso dibattito in giurisprudenza come in dottrina.
La Cassazione fornisce un`interpretazione certamente estensiva dell`art.1350 c.c., ma che sembra la più coerente con l`ordinamento.
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