In vista della decisione del Governo di prorogare i termini per l`accesso alle sanatorie fiscali, previste nella Legge Finanziaria 2003 (Artt. 7-16 della L. 289/2002), si trasmette la Circolare dell`Agenzia delle Entrate n. 18/E del 25 marzo 2003, con la quale vengono forniti alcuni chiarimenti sulle modalità operative delle diverse fattispecie di sanatoria.
In particolare, si richiama l`attenzione sul fatto che, in presenza di un accertamento parziale, resosi definitivo prima del 1° gennaio 2003, è possibile accedere alla definizione di cui agli artt. 7 (concordato di massa), 8 (integrativa semplice) e 9 (condono tombale) della Legge 289/2002, dopo aver versato quanto accertato, senza il pagamento di sanzioni ed interessi.
In sostanza, in tal modo, viene a rimuoversi la causa ostativa prevista dalla Legge per l`accesso alle sanatorie.
Per contro, nell`ipotesi in cui non si definiscano le annualità condonabili, l`accertamento parziale conserva piena validità e, pertanto, per la sua definizione rilevano, oltre alla maggior imposta accertata, anche le sanzioni e gli interessi.
3899-Circolare Agenzia Entrate n. 18-E del 25-03-03.pdfApri