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Con il Decreto Ministeriale 6 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n.82 dell'8 aprile 03, e' stata fissata la misura massima per la ripresa ad utilizzazione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate maturato prima dell'8 luglio 2002

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito aree svantaggiate – misura massima di utilizzo dei crediti maturati prima dell’8/7/2002

9 Aprile 2003
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell`8 aprile 2003 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 6 settembre 2002, con il quale, in adempimento a quanto previsto dall`art.62, comma 1, lett. a) della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), è stata fissata la misura massima per la ripresa ad utilizzazione dei crediti di imposta maturati prima dell`8 luglio 2002 in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nelle aree svantaggiate ai sensi dell`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni (in tal ambito, cfr. Novità della Finanziaria 2003 sul credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del 15/01/2003 e il documento Credito di imposta aree svantaggiate – Nuovi Modelli per la comunicazione dei dati del 29/01/2003).
In particolare, stante quanto disposto dall`art.1 del citato Decreto ministeriale, i soggetti che hanno maturato i crediti di imposta in relazione ad investimenti avviati nelle aree svantaggiate prima dell`8 luglio 2002 (quindi secondo i criteri automatici dettati dal testo originario dell`art.8 della legge 388/2000) e per i quali l`art.62, comma 1, lett. a) della legge 289/2002 ha disposto la sospensione dell`utilizzo sino al 10 aprile 2003, possono, a partire da quest`ultima data, riprendere l`utilizzazione dei medesimi contributi nella misura massima del 10% per l`anno 2003 e del 6% per gli anni successivi.
Per consentire la ripresa ad utilizzazione in compensazione (nel rispetto dei suddetti limiti percentuali) dei crediti di imposta maturati precedentemente all`8 luglio 2002, l`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 4 aprile 2003, n. 85/E, ha ripristinato l`operatività del codice tributo “6734“ denominato “Credito di imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.8“, che andrà indicato nell`F24.
In tal ambito, si ricorda, poi, che a partire dal 10 aprile 2003 possono riprendere l`utilizzazione in compensazione dei crediti di imposta già maturati anche i soggetti che hanno ottenuto nel 2002 l`accesso al beneficio fiscale, secondo la procedura introdotta dall`art.10 del D.L. 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge 178/2002) applicabile per gli investimenti avviati a partire dall`8 luglio 2002. In tal caso, stante quanto disposto dall`art.62, comma 1, lett b), della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), la ripresa ad utilizzazione è consentita in misura pari al 35% del relativo ammontare nel 2003 e, rispettivamente, al 70% e al 100% del residuo nei due anni successivi.
A tal fine, il codice tributo da indicare nel Modello F24 è il “6742“ denominato: “Credito d`imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Art.10 decreto legge 8 luglio 2002, n. 138“.

4602-Decreto Ministero Economia e Finanze 6-09-2002.pdfApri
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