In particolare, stante quanto disposto dall`art.1 del citato Decreto ministeriale, i soggetti che hanno maturato i crediti di imposta in relazione ad investimenti avviati nelle aree svantaggiate prima dell`8 luglio 2002 (quindi secondo i criteri automatici dettati dal testo originario dell`art.8 della legge 388/2000) e per i quali l`art.62, comma 1, lett. a) della legge 289/2002 ha disposto la sospensione dell`utilizzo sino al 10 aprile 2003, possono, a partire da quest`ultima data, riprendere l`utilizzazione dei medesimi contributi nella misura massima del 10% per l`anno 2003 e del 6% per gli anni successivi.
Per consentire la ripresa ad utilizzazione in compensazione (nel rispetto dei suddetti limiti percentuali) dei crediti di imposta maturati precedentemente all`8 luglio 2002, l`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 4 aprile 2003, n. 85/E, ha ripristinato l`operatività del codice tributo “6734“ denominato “Credito di imposta – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.8“, che andrà indicato nell`F24.
In tal ambito, si ricorda, poi, che a partire dal 10 aprile 2003 possono riprendere l`utilizzazione in compensazione dei crediti di imposta già maturati anche i soggetti che hanno ottenuto nel 2002 l`accesso al beneficio fiscale, secondo la procedura introdotta dall`art.10 del D.L. 138/2002 (convertito con modificazioni dalla legge 178/2002) applicabile per gli investimenti avviati a partire dall`8 luglio 2002. In tal caso, stante quanto disposto dall`art.62, comma 1, lett b), della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), la ripresa ad utilizzazione è consentita in misura pari al 35% del relativo ammontare nel 2003 e, rispettivamente, al 70% e al 100% del residuo nei due anni successivi.
A tal fine, il codice tributo da indicare nel Modello F24 è il “6742“ denominato: “Credito d`imposta per gli investimenti in aree svantaggiate – Art.10 decreto legge 8 luglio 2002, n. 138“.
4602-Decreto Ministero Economia e Finanze 6-09-2002.pdfApri