L`art.1671 del Codice Civile attribuisce al committente il diritto di recedere unilateralmente dal contratto di appalto, anche se è stata iniziata l`esecuzione dei lavori e senza necessità di motivazione (cfr. Cass., 7 agosto 1993, n.8565).
Lo stesso articolo pone come condizione all`esercizio del diritto da parte del committente, la corresponsione all`appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti nonchè del mancato guadagno, vale a dire del lucro che avrebbe realizzato se avesse potuto portare a termine l`opera.
La Cassazione ha sottolineato che questo obbligo, posto a carico del committente, ha natura risarcitoria, in considerazione dell`espressione usata dal legislatore (“tenga indenne””) e del principio per cui anche i danni derivati da attività lecite devono essere risarciti alla parte incolpevole, e di conseguenza costituisce debito di valore e non di valuta.
Ricordiamo che il debito di valore, contrariamente a quanto stabilito in via generale dall`art.1277 C.C. che accoglie il cd. principio nominalistico (per cui l`obbligazione pecuniaria si estingue con il pagamento della stessa somma pattuita), è un debito che deve essere rivalutato al momento dell`adempimento dell`obbligazione, ossia deve essere garantito al creditore lo stesso potere d`acquisto che la somma aveva al momento in cui l`obbligazione è sorta.
In particolare, la Suprema Corte ha sancito che, in caso di inadempimento del committente, il giudice adito dall`appaltatore nella relativa quantificazione deve tenere conto non solo della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione, ma altresì degli interessi moratori, vale a dire di quegli interessi generati dal mancato godimento per un certo periodo di tempo di quanto dovuto (Cass., sez. II, 8 gennaio 2003, n.77).
Inoltre, ha evidenziato che, nel caso in cui il recedente convenuto in giudizio eccepisca la compensazione del danno con altro guadagno che l`appaltatore ha realizzato perchè liberato dall`impegno, grava sul committente provare il lucro dell`appaltatore ed il suo eventuale ammontare detraibile dal pregiudizio subito.
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