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Approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge per l`adeguamento al nuovo ordinamento regionalista dello Stato

Archivio, Edilizia e territorio

Federalismo: via libera alla legge di attuazione della riforma costituzionale

29 Maggio 2003
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Dopo quasi due anni dalla riforma federalista dello Stato, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge cd. “La Loggia””, contenente le disposizioni per l`adeguamento del sistema istituzionale alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 3/2001.

In particolare, con questa legge il Governo intende disciplinare meglio il delicato passaggio dal vecchio al nuovo riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, dando attuazione anche alle altre fondamentali innovazioni costituzionali introdotte nell`ottobre 2001 in materia di potestà legislativa degli enti locali, attività internazionale e comunitaria delle Regioni, riparto delle funzioni amministrative, potere sostitutivo del Governo.

Per quanto riguarda l`attuazione dell`art.117, comma 3, Cost., relativo alla potestà legislativa concorrente, viene espressamente sancito che (art.1):

– le norme statali vigenti continueranno ad applicarsi in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia;

– in tali materie le Regioni dovranno legiferare nel rispetto dei principi fondamentali determinati espressamente dallo Stato o, in mancanza, di quelli desumibili dalle leggi vigenti;

– per ciascuna materia, inoltre, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall`entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali, nonchè uno o più decreti legislativi in cui vengono raccolte le disposizioni statali residue (art.3).

Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi con cui, in attuazione dell`art.117, comma 2, lett. P) e nel rispetto del principio di autonomia, devono essere individuate le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento (art.2).

Viene istituito in ogni Regione a statuto ordinario un rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni vengono attribuite al Prefetto del capoluogo regionale (art.10).

L`art.8, invece, disciplina la procedura da seguire nell`ipotesi in cui sia necessario l`intervento sostitutivo del Governo ex art.120, comma 2, della Cost., vale a dire nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari, grave pericolo per l`incolumità e la sicurezza pubblica, tutela dell`unità giuridica o economica.

Due brevi cenni, infine, sugli articoli 5, 6 e 8.

I primi due concernono i nuovi poteri delle Regioni nella formazione degli atti normativi comunitari nonchè nel procedimento di applicazione degli accordi internazionali.

Le Regioni, infatti, nelle materie di loro competenza:

– possono partecipare, nell`ambito delle delegazioni governative, alle attività del Consiglio europeo e dei singoli gruppi di lavoro, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;

– provvedono direttamente all`attuazione ed all`esecuzione degli accordi internazionali ratificati dal Parlamento e stipulano intese o accordi con altri Stati od enti territoriali interni ad altri Stati.

1853-legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.pdfApri
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