Approvato definitivamente dal Senato il disegno di legge per l`adeguamento al nuovo ordinamento regionalista dello Stato
Dopo quasi due anni dalla riforma federalista dello Stato, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge cd. “La Loggia””, contenente le disposizioni per l`adeguamento del sistema istituzionale alle modifiche apportate dalla legge costituzionale 3/2001.
In particolare, con questa legge il Governo intende disciplinare meglio il delicato passaggio dal vecchio al nuovo riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, dando attuazione anche alle altre fondamentali innovazioni costituzionali introdotte nell`ottobre 2001 in materia di potestà legislativa degli enti locali, attività internazionale e comunitaria delle Regioni, riparto delle funzioni amministrative, potere sostitutivo del Governo.
Per quanto riguarda l`attuazione dell`art.117, comma 3, Cost., relativo alla potestà legislativa concorrente, viene espressamente sancito che (art.1):
– le norme statali vigenti continueranno ad applicarsi in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia;
– in tali materie le Regioni dovranno legiferare nel rispetto dei principi fondamentali determinati espressamente dallo Stato o, in mancanza, di quelli desumibili dalle leggi vigenti;
– per ciascuna materia, inoltre, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall`entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei principi fondamentali, nonchè uno o più decreti legislativi in cui vengono raccolte le disposizioni statali residue (art.3).
Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi con cui, in attuazione dell`art.117, comma 2, lett. P) e nel rispetto del principio di autonomia, devono essere individuate le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento (art.2).
Viene istituito in ogni Regione a statuto ordinario un rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, le cui funzioni vengono attribuite al Prefetto del capoluogo regionale (art.10).
L`art.8, invece, disciplina la procedura da seguire nell`ipotesi in cui sia necessario l`intervento sostitutivo del Governo ex art.120, comma 2, della Cost., vale a dire nei casi di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari, grave pericolo per l`incolumità e la sicurezza pubblica, tutela dell`unità giuridica o economica.
Due brevi cenni, infine, sugli articoli 5, 6 e 8.
I primi due concernono i nuovi poteri delle Regioni nella formazione degli atti normativi comunitari nonchè nel procedimento di applicazione degli accordi internazionali.
Le Regioni, infatti, nelle materie di loro competenza:
– possono partecipare, nell`ambito delle delegazioni governative, alle attività del Consiglio europeo e dei singoli gruppi di lavoro, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;
– provvedono direttamente all`attuazione ed all`esecuzione degli accordi internazionali ratificati dal Parlamento e stipulano intese o accordi con altri Stati od enti territoriali interni ad altri Stati.
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