I giudici della Suprema Corte hanno sancito l`assoluta estraneità del committente alle operazioni di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che in alcun modo questi potrà essere chiamato a rispondere per l`attività altrui.
Nè lo stesso committente è tenuto a porre in essere un`attività di vigilanza sull`operato dell`appaltatore, non ravvisandosi alcuna norma giuridica che “fondi il dovere del committente di garantire l`esatta osservanza della disciplina sui rifiuti da parte dell`assuntore dei lavori””.
Il principio si pone in direzione diametralmente opposta a quello espresso dalla stessa Corte di Cassazione nella pronuncia 21 gennaio 2000 n°4957.
La recente sentenza, in aderenza con quanto da sempre sostenuto dall`ANCE, sembra la più coerente con la lettura del dato normativo.
Ciò d`altro canto implica per l`appaltatore una vera e propria attività ulteriore rispetto all`esecuzione del contratto d`appalto in senso stretto, da affrontare comunque con la massima professionalità, con il conseguente diritto a vedersi riconosciuto una corrispettivo anche per questo lavoro.
Sarà sempre opportuno nel contratto pattuire con la committenza uno specifico corrispettivo per la gestione dei rifiuti, nonchè chiarire la proprietà dei materiali di risulta che, salvo accordi diversi, dovrà considerarsi dell`appaltatore.
Ciò comporta, tra l`altro, per l`appaltatore la possibilità di effettuare il trasporto dei rifiuti senza particolari limitazioni.
Disponibile in allegato il testo integrale della sentenza.
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