La regolarizzazione delle scritture contabili mediante l`iscrizione di attività omesse, con il pagamento di un`imposta sostitutiva del 6% (art. 14, comma 5, legge 289/2002), è ammessa solo nell`ipotesi in cui non siano stati del tutto contabilizzati i costi sostenuti in relazione a commesse di durata ultrannuale e non anche nel caso in cui le rimanenze, relative a tali commesse, siano state sottovalutate.
Il riconoscimento fiscale dei nuovi valori iscritti, con riferimento agli appalti di durata pluriennale, è differito al 1° gennaio 2005.
Queste le due precisazioni fornite dall`Agenzia delle Entrate di interesse specifico per il settore delle costruzioni, da tenere in attenta considerazione in caso di adesione a una delle due forme di condono fiscale per le quali è ammessa la regolarizzazione delle scritture contabili (dichiarazione integrativa semplice, art. 8 e condono tombale, art. 9).
I chiarimenti sono contenuti nella circolare dell`Agenzia delle Entrate 6 maggio 2003, n. 26/E, in vista della scadenza del prossimo 16 maggio per aderire alle sanatorie fiscali.
In particolare, l`Agenzia delle Entrate sottolinea come, nell`ipotesi di rimanenze occultate solo parzialmente, la disposizione di legge escluda espressamente l`ammissibilità della regolarizzazione contabile perchè non si è in presenza di attività in precedenza omesse.
Per quanto attiene, invece, al riconoscimento fiscale a partire dal terzo periodo d`imposta successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2002, la circolare sottolinea che le rimanenze di durata pluriennale non costituiscono beni fungibili valutati per massa, limitatamente ai quali il riconoscimento fiscale opera immediatamente a partire dal periodo d`imposta 2003.
3904- Circolare Agenzia Entrate 6 maggio 2003, n.26-E.pdfApri