La cessione di cubatura rappresenta un negozio atipico non preso in considerazione ai fini dell`applicazione dell`INVIM sui trasferimenti immobiliari. Tale fattispecie non può farsi rientrare in nessuno dei diritti reali cui è connessa l`applicazione dell`imposta (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), non potendosi applicare la norma per analogia a figure generiche non tipizzate.
Queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con la sentenza 14 maggio 2003, n.7417.
A diverse conclusioni si perviene, al contrario, in materia di imposta di registro la cui disciplina prevede l`applicazione del tributo per tutti gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari, ivi compresi le servitù e la rinuncia a tali diritti.
3909-sentenza 14 maggio 2003, n.7417.pdfApri