L`Autorità ha chiarito, per chi interpretava non correttamente quanto previsto dall`articolo 8 della legge 109/94 e dal D.P.R. 34/2000, che la certificazione del sistema qualità aziendale è relativa agli aspetti gestionali dell`impresa che li applicherà ai lavori afferenti le diverse categorie, OG ed OS, per le quali l`impresa stessa intende qualificarsi.
In tal senso il regolamento che il Sincert imponeva agli organismi per il rilascio della certificazione è da intendersi contrario allo spirito della legge.
Infatti il documento Sincert, l`RT 05, prevede un esplicito legame tra la dicitura riportata sul certificato, le categorie OG ed OS previste dal D.P.R. 34/2000 ed i cantieri/lavori dell`impresa valutati in sede di certificazione.
Questa prescrizione ha indotto, a volte, in errore le stesse stazioni appaltanti che arrivavano a richiedere la “certificazione”” riferita alla specifica categoria di lavori oggetto dell`appalto.
L`Autorità ha stabilito che sul certificato sia esplicitamente riportata la dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell`impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell`articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34“..
L`Autorità, inoltre, considerando la possibilità di differenti modalità di rilascio della certificazione da parte di organismi stranieri, dovuta anche alla peculiarità tutta italiana di richiedere la certificazione di qualità come requisito per l`accesso agli appalti pubblici, prescrive che il Sincert modifichi il documento RT 05 conformemente a quanto indicato dall`Autorità con la determinazione 11/2003 e che i contenuti siano resi disponibili e vincolanti anche per gli organismi europei ricadenti negli accordi di mutuo riconoscimento.
Analogo ragionamento l`Autorità lo ha esteso alla “Dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di sistema qualita””` di cui all`allegato C del D.P.R. 34/2000, giungendo alle stesse conclusioni e prescrizioni da applicare nel caso della certificazione del sistema qualità.
La determinazione dell`Autorità, facendo proprie le preoccupazioni e le conseguenti richieste espresse dall`Ance nell’audizione del gennaio scorso, prescrive che entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle imprese interessate, gli organismi di certificazione debbano adeguare i documenti/certificati emessi, contenenti riferimenti alle categorie OG ed OS, secondo quanto previsto dalla determinazione stessa.