• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Previdenza complementare – Previndai – Accordo integrativo Confindustria-Federmanager
            30 Ottobre 2026
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 26 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026
            30 Ottobre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Pubblicata sul sito dell'Autorità la Determinazione n° 11 del 14 maggio 2003 che detta nuovi indirizzi da seguire, da parte degli istituti di certificazione, per le diciture riportate sui certificati rilasciati alle imprese che intendono qualificarsi nell'ambito dei lavori pubblici

Archivio

Certificazione di sistema qualità e qualificazione: determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP.

5 Giugno 2003
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
L’Autorità ha chiarito, per chi interpretava non correttamente quanto previsto dall`articolo 8 della legge 109/94 e dal D.P.R. 34/2000, che la certificazione del sistema qualità aziendale è relativa agli aspetti gestionali dell`impresa che li applicherà ai lavori afferenti le diverse categorie, OG ed OS, per le quali l`impresa stessa intende qualificarsi.
In tal senso il regolamento che il Sincert imponeva agli organismi per il rilascio della certificazione è da intendersi contrario allo spirito della legge.
Infatti il documento Sincert, l`RT 05, prevede un esplicito legame tra la dicitura riportata sul certificato, le categorie OG ed OS previste dal D.P.R. 34/2000 ed i cantieri/lavori dell`impresa valutati in sede di certificazione. Questa prescrizione ha indotto, a volte, in errore le stesse stazioni appaltanti che arrivavano a richiedere la “certificazione”” riferita alla specifica categoria di lavori oggetto dell`appalto.
L`Autorità ha stabilito che sul “certificato”” sia esplicitamente riportata la dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell`impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell`articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34“.
L`Autorità, inoltre, considerando la possibilità di differenti modalità di rilascio della certificazione da parte di organismi stranieri, dovuta anche alla peculiarità tutta italiana di richiedere la certificazione di qualità come requisito per l`accesso agli appalti pubblici, prescrive che il Sincert modifichi il documento RT 05 conformemente a quanto indicato dall`Autorità con la determinazione 11/2003 e che i contenuti siano resi disponibili e vincolanti anche per gli organismi europei ricadenti negli accordi di mutuo riconoscimento.
Analogo ragionamento l`Autorità lo ha esteso alla “Dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di sistema qualita””` di cui all`allegato C del D.P.R. 34/2000, giungendo alle stesse conclusioni e prescrizioni da applicare nel caso della certificazione del sistema qualità.
La determinazione dell`Autorità, facendo proprie le preoccupazioni e le conseguenti richieste espresse dall`Ance in sede di audizione, prescrive che entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle imprese interessate, gli organismi di certificazione debbano adeguare i documenti/certificati emessi, contenenti riferimenti alle categorie OG ed OS, secondo quanto previsto dalla determinazione stessa.

2171-Determinazione n. 11.2003.docApri
Share

La Determinazione n° 11 del 14 maggio 2003 detta nuovi indirizzi da seguire, da parte degli istituti di certificazione, per le diciture riportate sui certificati rilasciati alle imprese che intendono qualificarsi nell'ambito dei lavori pubblici

Archivio

Certificazione di sistema qualità e qualificazione: determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP.

4 Giugno 2003
Categories
  • Archivio
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
L`Autorità ha chiarito, per chi interpretava non correttamente quanto previsto dall`articolo 8 della legge 109/94 e dal D.P.R. 34/2000, che la certificazione del sistema qualità aziendale è relativa agli aspetti gestionali dell`impresa che li applicherà ai lavori afferenti le diverse categorie, OG ed OS, per le quali l`impresa stessa intende qualificarsi.
In tal senso il regolamento che il Sincert imponeva agli organismi per il rilascio della certificazione è da intendersi contrario allo spirito della legge.
Infatti il documento Sincert, l`RT 05, prevede un esplicito legame tra la dicitura riportata sul certificato, le categorie OG ed OS previste dal D.P.R. 34/2000 ed i cantieri/lavori dell`impresa valutati in sede di certificazione.
Questa prescrizione ha indotto, a volte, in errore le stesse stazioni appaltanti che arrivavano a richiedere la “certificazione”” riferita alla specifica categoria di lavori oggetto dell`appalto.
L`Autorità ha stabilito che sul certificato sia esplicitamente riportata la dizione: “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell`impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell`articolo 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34“..
L`Autorità, inoltre, considerando la possibilità di differenti modalità di rilascio della certificazione da parte di organismi stranieri, dovuta anche alla peculiarità tutta italiana di richiedere la certificazione di qualità come requisito per l`accesso agli appalti pubblici, prescrive che il Sincert modifichi il documento RT 05 conformemente a quanto indicato dall`Autorità con la determinazione 11/2003 e che i contenuti siano resi disponibili e vincolanti anche per gli organismi europei ricadenti negli accordi di mutuo riconoscimento.
Analogo ragionamento l`Autorità lo ha esteso alla “Dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati di sistema qualita””` di cui all`allegato C del D.P.R. 34/2000, giungendo alle stesse conclusioni e prescrizioni da applicare nel caso della certificazione del sistema qualità.
La determinazione dell`Autorità, facendo proprie le preoccupazioni e le conseguenti richieste espresse dall`Ance nell’audizione del gennaio scorso, prescrive che entro 30 giorni dalla richiesta da parte delle imprese interessate, gli organismi di certificazione debbano adeguare i documenti/certificati emessi, contenenti riferimenti alle categorie OG ed OS, secondo quanto previsto dalla determinazione stessa.
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro