Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.143 del 23 giugno 2003, è stata ufficialmente istituita, così come previsto dall`art.3, comma 1, lett.b) della Legge 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), l`Alta Commissione di studio, avente il compito di indicare al Governo i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli artt.117, comma 3, 118 e 119 della Costituzione.
In particolare, l`art.3, comma 1, lett.b) della Finanziaria 2003 ha previsto, al fine di dare attuazione ad alcuni principi stabiliti dall`art.119 della Costituzione (così come modificato dalla legge 3/2001), in materia di federalismo fiscale, oltre alla sospensione degli aumenti delle addizionali comunali e regionali all`IRPEF e della maggiorazione dell`aliquota dell`IRAP, anche la costituzione della suddetta Commissione di Studio, alla quale spetterà il compito di:
(a) indicare al Governo i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che costituiranno il quadro entro cui, e nel rispetto del quale, si andrà ad esplicare l`autonomia legislativa e regolamentare delle Regioni e degli altri Enti territoriali in materia tributaria;
(b) proporre i parametri da utilizzare per la “regionalizzazione”” del reddito delle imprese che hanno sede legale e tutta o parte dell`attività produttiva in Regioni diverse. Si tratta della delineazione di regole attraverso le quali il gettito delle imposte sul reddito delle imprese possa essere in parte attribuito alla Regioni nelle quali gli stessi contribuenti svolgano effettivamente la relativa attività produttiva. Lo scopo di questa nuova previsione normativa è quello di consentire l`applicazione del principio della compartecipazione delle Regioni al gettito derivante dalle imposte sul reddito, che sono e continueranno ad essere in ogni caso tributi erariali.
Per i necessari approfondimenti in ordine ai profili scientifici ovvero istituzionali delle materie di competenza, l`Alta Commissione potrà avvalersi inoltre della consulenza, rispettivamente, di un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti nominati nello stesso DPCM, e di un Comitato istituzionale, composto da rappresentanti della Pubblica Amministrazione e degli Enti locali.
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