Con la Sentenza 13 maggio 2003, n. 7311, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione precisa la determinazione della base imponibile, ai fini dell`imposta di registro, nel caso di trasferimento di un`area la cui potenzialità edificatoria è stata ridotta per effetto della cessione della relativa cubatura a vantaggio di un suolo limitrofo.
In particolare, la Corte si è espressa nel senso che la riduzione del valore dell`area dovuta alla cessione della relativa cubatura, così come desunta dagli accordi privatistici fondati sulla discrezionalità dei contribuenti, non può assumere rilievo nella determinazione della base imponibile dell`imposta di registro da applicare al momento della cessione dell`area stessa.
Il valore del suolo da considerare ai fini dell`imposta di registro, infatti, deve essere desunto unicamente da condizioni obiettive, quali la potenzialità edificatoria dello stesso rilevata al momento del trasferimento.
3908-Sentenza 13 maggio 2003, n. 7311.pdfApri