L`Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 30 giugno 2003, n. 143/E, ha confermato che un`operazione straordinaria di scissione societaria non comporta necessariamente la rideterminazione del credito d`imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di cui all`art.8 della legge 388/2000 e successive modificazioni.
Infatti, il trasferimento di un bene operato nel contesto di un`operazione straordinaria non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio fiscale, ai sensi della norma antielusiva di cui al comma 7 dell`art.8 della legge 388/2000, purchè:
– i beni agevolati siano trasferiti insieme all`azienda o al ramo d`azienda in cui gli stessi sono inseriti;
– venga mantenuta la destinazione dei beni all`originaria struttura produttiva.
Al contrario, nell`ipotesi in cui la scissione comporti il trasferimento di singoli beni agevolati, ma non del relativo ramo d`azienda, si verifica un`ipotesi di rideterminazione del credito d`imposta ai sensi del comma 7 dell`art. 8, legge 388/2000.
Al riguardo, l`Agenzia ha poi ulteriormente precisato che il credito d`imposta compete alla società cui sia stato attribuito, a seguito della scissione, il ramo d`azienda nell`ambito del quale è stato realizzato l`investimento agevolato.
4593-Risoluzione 30 giugno 2003, n. 143-E.pdfApri