Esenti da imposte ipotecarie e catastali le iscrizioni ipotecarie a garanzia del prezzo dilazionato in caso di acquisto di immobili residenziali pubblici
L`Agenzia del Territorio, con la Risoluzione n.3 del 17 luglio 2003, di seguito allegata, conferma il regime di esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, previsto dall`art.32, secondo comma, del DPR 601/1973, relativamente alle ipoteche iscritte a garanzia della parte di prezzo residuo dilazionato, negli atti di acquisto di immobili realizzati nell`ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Il citato art. 32 del DPR 601/1973, ancora in piena e attuale vigenza, prevede espressamente l`esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, tra gli altri, per gli “atti e contratti relativi all`attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale“.
Al riguardo, l`Amministrazione finanziaria si era già in passato pronunciata, con la Risoluzione n. 251258 del 3 gennaio1987 e con le precedenti Risoluzioni Ministeriali n. 270209 del 7 febbraio 1976 e n. 250661 del 16 giugno 1976, evidenziando che la formulazione e la ratio della disposizione in questione “…lasciano chiaramente intendere la volontà del legislatore di favorire tutti gli atti e contratti che, direttamente o indirettamente, concorrono all`attuazione delle finalità perseguite…“ dai programmi di edilizia residenziale pubblica, e sottolineando inoltre che “…anche la garanzia ipotecaria iscritta a favore dell`Istituto alienante, nell`ipotesi di atto di assegnazione in proprietà effettuato mediante pagamento dilazionato del prezzo è finalizzata, comunque, a favorire l`attuazione…“ dei suddetti programmi.
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