è possibile iscrivere in bilancio, come immobilizzazioni materiali, i beni acquistati in leasing e non ancora riscattati, patrimonializzando i canoni effettivamente pagati, senza che ciò dia luogo a plusvalenze tassabili in base alla previgente lett.c), del comma 1, dell`art.54 del TUIR – DPR 917/1986 (abrogata dall`art.21 della legge 449/1997 e con la quale veniva prevista l`imponibilità ai fini delle imposte sul reddito delle plusvalenze anche se solo iscritte in bilancio).
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la Sentenza 26 maggio 2003, n.8292.
In particolare, nel caso specifico, un`impresa edile aveva capitalizzato i canoni di leasing, relativi ad un immobile, versati alla società concedente, iscrivendo il bene in bilancio come immobilizzazione materiale e deducendone le quote di ammortamento.
Tale comportamento, contestato dall`Amministrazione finanziaria in quanto contrario all`art.67, comma 8, del TUIR (DPR 917/1986), in base al quale i beni concessi in leasing sono ammortizzabili non per l`utilizzatore (che non ne è proprietario) ma per l`impresa concedente, è stato, invece, ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione. Quest`ultima, infatti, ha precisato che l`assoggettamento dei componenti negativi del reddito al regime dei ricavi-costi-rimanenze, oppure a quello della loro patrimonializzazione, resta una scelta insindacabile dell`imprenditore che non contraddice il principio di veridicità del bilancio. L`iscrizione, infatti, del costo effettivamente sostenuto non configura una plusvalenza, perchè non comporta l`attribuzione di un valore superiore al bene.
In tal modo, quindi, la Cassazione ha dato legittimità ad un criterio di contabilizzazione (c.d. “criterio finanziario””) dei beni posseduti in leasing che si affianca a quello “tradizionale””, secondo il quale l`utilizzatore (in quanto non proprietario del bene) deve iscrivere i canoni di competenza d`esercizio tra i costi del Conto Economico che concorrono a formare il reddito (ai fini fiscali, poi, la deduzione dei canoni di leasing da parte dell`utilizzatore è tra l`altro ammessa, per i beni immobili, se il contratto ha durata almeno pari a otto anni, ai sensi dell`art.67, comma 8, del TUIR-DPR 917/1986).