Soggette ad IVA le assegnazioni di aree comprese nel piano zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) se effettuate da enti diversi dai Comuni
Le assegnazioni e le cessioni di aree edificabili, effettuate da enti pubblici diversi dai Comuni, sono da considerarsi, in ogni caso, soggette all`Imposta sul Valore Aggiunto con l`aliquota IVA del 20%.
Queste le conclusioni cui è pervenuta l`Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 30 luglio 2003 n. 160/E, con la quale si è ritenuta non applicabile l`esclusione dall`IVA prevista dall`art. 36, comma 19 bis del D.L. 331/1993, convertito dalla Legge 427/1993, il quale dispone che: «le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell`Imposta sul Valore Aggiunto, operazioni svolte nell`esercizio di attività commerciali».
L`esclusione, infatti, deve essere considerata applicabile esclusivamente alle operazioni di assegnazione (o cessione in via negoziale) effettuate dai Comuni, e non anche per quelle poste in essere da altri enti.
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