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In tema di aumento dell'imposta sostitutiva sui mutui, anche l'Assonime concorda con l'ANCE per cui si dovrebbero ritenere esclusi dall'aggravio tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche non esercenti attività commerciali

Archivio, Fiscalità e incentivi

Imposta sostitutiva sui mutui – L`Assonime conferma l`esclusione dell`aumento per le imprese edili

23 Agosto 2003
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L`aumento dell`imposta sostitutiva, dallo 0,25% al 2%, sui finanziamenti a medio-lungo termine, in vigore dal 1° agosto 2004, non si applica ai finanziamenti erogati alle imprese, ivi compresi quelli stipulati dalle imprese del settore delle costruzioni per l`acquisto o la costruzione di abitazioni destinate alla vendita.
Anche l`Assonime concorda con quanto espresso dall`ANCE circa il senso da attribuire alla norma di interpretazione autentica (fornita dall`art.2 del decreto legge 3 agosto 2004, n.220),relativa alla disposizione diaumento dell`imposta sostitutiva sui mutui (art.1-bis comma 6, della legge 191/2004), per cui l`aggravio è applicabile solo per il finanziamento delle operazioni che riguardano l`acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della casa diversa dalla “prima””, effettuate da persone fisiche non esercenti attività commerciali (cfr. Imposta sostitutiva sui mutui – Esclusione dell`aumento per le imprese edili del 2 agosto 2004 e Conversione in legge del D.L. 168/2004 – Aumento imposta sui mutui/Coefficienti catastali del 2 agosto 2004).
In particolare, l`Assonime con la Circolare n. 38 del 6 agosto 2004 precisa che la ratio della disposizione «dovrebbe portare a ritenere che l`aumento operi nei casi in cui possa riconoscersi, per la natura del beneficiario, la possibilità di una valutazione sulla qualificazione del bene acquistato come seconda casa. Naturalmente dall`aggravio dovrebbero escludersi i finanziamenti effettuati nei confronti di imprese costruttrici o che abbiano per oggetto principale o esclusivo dell`attività propria l`acquisto per la rivendita di beni immobili: in caso contrario si configurerebbe, infatti, un aggravio di imposta su un intero settore di attività economica, cosa che certamente non era nelle finalità della norma».
L`Assonime, tuttavia, tenuto conto del tenore letterale della disposizione interpretativa di cui all`art.2 del decreto legge 3 agosto 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.195 del 20 agosto 2004 ed in vigore da tale data, precisa che la disposizione non assicura un`interpretazione certa in tal senso e che è, pertanto, auspicabile che in sede di conversione in legge del provvedimento si pervenga ad una precisazione in tal senso.

4672-decreto legge 3 agosto 2004, n.220.pdfApri
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