La Corte di Cassazione con una sua recente pronuncia ha rafforzato il principio che esonera da responsabilità l`appaltatore
L`appaltatore non può essere chiamato a rispondere di una gestione del contratto d`appalto priva dell`autonomia che caratterizza la figura negoziale.
Questo la tesi sempre più accolta dalle ultime sentenze della Suprema Corte (Cass., sez. III civile, 16 luglio 2003 n°11149).
Nell`ipotesi in cui l`appaltatore sia un mero esecutore a causa delle ingerenze del committente, solo quest`ultimo dovrà rispondere dei vizi dell`opera.
In tal caso, infatti, la gestione del lavoro non è assunta dall`impresa ma resta in capo al committente che, come tale, è responsabile delle eventuali difformità o dei vizi.
L`orientamento espresso dalla Cassazione ha il pregio di evidenziare l`importanza dell`autonomia organizzativa dell`impresa appaltatrice quale essenza stessa del contratto d`appalto.
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