Con la Circolare 26 agosto 2003, n. 48/E, l`Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per l`avvio dell`attività di controllo nei confronti delle persone fisiche esercenti attività di impresa in regime di contabilità semplificata che, per il periodo d`imposta 1999, hanno dichiarato ricavi d`importo inferiore a quello derivante dall`applicazione degli Studi di settore.
Seppure riguardanti la verifica nei confronti di tali contribuenti, le indicazioni ministeriali rivestono, in via generale, particolare rilevanza perchè definiscono le diverse fasi in cui si articola l`attività di accertamento basata sull`applicazione degli Studi di settore.
In particolare, l`accertamento basato sugli Studi trova fondamento nell`art.39, comma 1, lett.d) del D.P.R. 600/1973, secondo il quale costituisce presunzione “grave precisa e concordante””, su cui basare la stessa attività di verifica, lo scostamento dei ricavi o compensi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli risultanti dall`applicazione dello Studio di settore approvato per la specifica attività svolta.
L`attività di verifica si articola nelle seguenti fasi:
A. invito al contraddittorio. Gli Uffici locali dell`Agenzia delle Entrate devono notificare al contribuente un invito al contraddittorio dove sono riportati: i ricavi dichiarati dal contribuente, quelli presunti, risultanti dall`applicazione dello Studio (pari al ricavo puntuale di riferimento calcolato dallo Studio di settore) ed i maggiori ricavi determinati; il reddito dichiarato e quello accertabile ai fini IRPEF e la relativa maggiore imposta; la maggiore addizionale regionale e/o comunale all`IRPEF, se dovuta; i maggiori contributi previdenziali, se dovuti; la base imponibile IRAP dichiarata e quella accertabile e la relativa maggiore imposta; la maggiore IVA accertabile (calcolata applicando l`aliquota media ai maggiori ricavi determinati).
A ciascun invito deve essere, poi, allegato un prospetto analitico con i dati contabili ed extra-contabili considerati per il calcolo dei ricavi presunti e dell`IVA dovuta;
B. contraddittorio con il contribuente. Questa fase riveste notevole importanza nell`ambito dell`attività di verifica perchè, in essa, il contribuente può documentare le ragioni per le quali l`ammontare dei ricavi dichiarati risulta inferiore a quello derivante dall`applicazione dello Studio di settore. In relazione all`ammontare dei ricavi puntuali calcolati dallo Studio, il contribuente può, infatti, dimostrare, ad esempio, che le caratteristiche strutturali ed economiche riferibili al gruppo omogeneo (cd. “cluster“) al quale è stato assegnato non corrispondono a quelle dell`attività concretamente svolta, oppure che lo Studio di settore non coglie la puntuale localizzazione dell`impresa nell`ambito del territorio comunale e, quindi, lo specifico contesto economico e sociale della realtà in cui la stessa opera. Inoltre, possono essere evidenziate particolari situazioni soggettive o oggettive che abbiano influenzato la gestione dell`attività in modo da giustificare lo scostamento dalle risultanze dello Studio.
In quest`ambito è da segnalare che i contribuenti, interessati dall`attività di verifica, che, per il periodo d`imposta 1999, erano soggetti agli Studi di settore per l`edilizia SG69A, SG69B, SG69C, SG69D, SG69E possono far valere, in sede di contraddittorio, le risultanze del nuovo Studio di settore SG69U (che, come noto, è in vigore dal periodo d`imposta 2002 e costituisce un`evoluzione dei precedenti Studi per l`edilizia), per giustificare gli scostamenti tra l`ammontare dei ricavi dichiarati e quelli determinati dalla precedente versione degli Studi di settore per l`edilizia;
C. esito dell`accertamento. A seguito della regolare notifica di invito al contraddittorio e dei successivi sviluppi dello stesso, l`esame delle posizioni del contribuente si conclude con l`emanazione di uno dei seguenti provvedimenti:
– Archiviazione, se dallo svolgimento del contraddittorio con il contribuente emerga l`insussistenza delle condizioni per procedere all`accertamento sulla base degli Studi di settore. Tale ipotesi, tra l`altro, potrà verificarsi anche se il contribuente dimostri di aver definito la propria posizione fiscale, per il periodo d`imposta soggetto ad accertamento e per ciascun settore impositivo (IRPEF, IRAP, IVA), con il “Concordato di massa”” (art.7, legge 289/2002) o con il “Condono tombale”” (art.9, legge 289/2002) oppure abbia perfezionato la procedura agevolata dell“`Integrativa semplice”” (art.8, legge 289/2002);
– Adesione da parte del contribuente (ai sensi degli artt.7, 8 e 9 del D.Lgs. 218/1997), qualora quest`ultimo intenda definire la propria posizione;
– Atto di accertamento. L`ufficio procede alla notifica dell`atto di accertamento, in caso di mancato contraddittorio, mancata adesione o mancato perfezionamento della stessa da parte del contribuente.
4642-Circolare 26 agosto 2003, n. 48-E.pdfApri