La proroga della Legge Tremonti-bis (detassazione degli utili reinvestiti nell`acquisto di beni strumentali nuovi, artt.4-5, L.383/2001) per i comuni interessati dagli eventi calamitosi, prevista 5-sexies del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito in Legge 27/2003), si applica solo agli esercenti attività d`impresa o lavoro autonomo che hanno subito un danno economico.
Come noto, l`art. 5-sexies del decreto legge 282/2002 prevede la proroga dell`agevolazione sino al 31 luglio 2003 per gli investimenti in beni strumentali mobili, e sino al 31 luglio 2004 per investimenti immobiliari.
In particolare, l`art.5-sexiesdispone che i benefici di cui all`art.4 della Legge 383/2001 siano prorogati per gli investimenti realizzati in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi individuati dai seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
· D.P.C.M. del 29 ottobre 2002:
– territorio della Provincia di Catania, colpito dall`attività vulcanica dell`Etna e dagli eventi sismici concernenti la medesima area;
· D.P.C.M. del 31 ottobre 2002:
– territorio della Provincia di Vibo Valentia, colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 24/25 maggio 2002;
– territorio della Provincia di Campobasso, colpito dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
· D.P.C.M. del 8 novembre 2002:
– altri territori delle Province di Campobasso e di Foggia, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;
· D.P.C.M. del 29 novembre 2002:
– territori delle Province di Genova, La Spezia e Savona, colpiti dagli eventi meteorologici di maggio, agosto e settembre 2002;
– territorio della Provincia di Bologna, per il crollo del 15 ottobre 2002;
– territori delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi atmosferici del novembre 2002;
– territori delle Province di Cuneo e di Torino per gli eventi alluvionali del settembre 2002;
– territori delle Province di Pistoia e di Lucca per gli eventi atmosferici del 23 ottobre 2002.
La proroga si applica con riferimento a tali territori a condizione che siano state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie d`accesso al territorio comunale.
Come detto, per gli investimenti immobiliari, la proroga,valida solo per le iniziative realizzate nei suddetti territori, è fissata al 31 luglio 2004.
In sostanza, i benefici fiscali per gli investimenti immobiliari si applicano anche a tutti gli acquisti di immobili fatti entro il 31 luglio 2004 ovvero, nell`ipotesi di contratto di appalto, per tutti gli immobili ultimati entro tale data.
In presenza di stati di avanzamento lavori l`investimento agevolato è quello rispetto al quale è stato emanato un SAL accettato dalla controparte entro il 31 luglio 2004.
L`Agenzia, con la Risoluzione n.67/E del 20 marzo 2003, aveva successivamente precisato che, anche nel caso in cui l`ordinanza sindacale individuasse specifiche partizioni del territorio comunale interessato dall`evento calamitoso, la proroga si sarebbe ressa in ogni caso applicabile agli investimenti realizzati nelle sedi operative localizzate sull`intero territorio comunale (non essendo, quindi, limitata alle sole sedi operative ubicate nelle specifiche porzioni di territorio comunale, individuate nell`ordinanza sindacale).
In senso opposto si è ora pronunciata la medesima Amministrazione Finanziaria che chiarisce innanzitutto che la ratio della norma agevolativa è quella di concedere una proroga dell`agevolazione con riferimento a tutti i soggetti titolari di reddito d`impresa o di lavoro autonomo che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito – direttamente o indirettamente – un danno economico.
Al riguardo, l`Agenzia precisa che il danno economico può ritenersi verificato per la generalità dei contribuenti di un determinato comune solo se:
a) le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l`economia dell`intero territorio comunale;
b) in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie d`accesso al comune.
In caso contrario, la proroga della agevolazione spetta ai soli contribuenti che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.
Si precisa, infine, che il danno può configurarsi solo nei confronti dei contribuenti, in attività prima dell`entrata in vigore della legge del 18 ottobre 2001 n. 383, che al momento degli eventi calamitosi risultano titolari di sedi operative ubicate nei comuni interessati dai predetti eventi.
4619-Circolare n.43-E del 31 luglio 2003 .pdfApri