DIA: confermata la natura di provvedimento amministrativo
Si sta allargando sempre più la breccia aperta dai giudici amministrativi nel muro innalzato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente che vedono nella DIA un mero atto del privato.
Il TAR Veneto, tornato recentemente sul tema (Sez.II, 10 settembre 2003, n.4722), ha di nuovo affermato che la DIA costituisce titolo edilizio al pari della concessione e del permesso di costruire.
In particolare, si sostiene che, una volta presentata la denuncia da parte del privato e venuti in essere tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge, la domanda prende il posto del provvedimento autorizzatorio comunale, dando vita ad un titolo edilizio vero e proprio che quindi si forma silenziosamente.
Il TAR Veneto, nell`argomentare tale soluzione, richiama alcune norme di legge nelle quali si parla di DIA come titolo abilitante lavori edilizi (art.2, comma 60, L.662/1996, art.23 del T.U. edilizia come modificati dal D.Lgs.301/2002), nonchè i commi 2 bis e 5 bis aggiunti agli artt.38 e 39 del T.U., con i quali è stata estesa agli interventi realizzati a seguito di DIA la disciplina delle opere eseguite in base a permesso di costruire annullato e la possibilità di annullamento del titolo da parte della Regione.
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