La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 296/2003 (depositata il 26 settembre 2003), si è pronunciata, in materia di IRAP, sulla legittimità della legge regionale del Piemonte n.20/2002 che, senza specifica previsione normativa a livello statale, ha previsto l`esonero dall`imposta per un particolare soggetto passivo (l`Agenzia incaricata dello svolgimento dei giochi olimpici invernali del 2006).
La pronuncia della Corte risulta di particolare interesse perchè, in base alla verifica sulla natura del tributo (se erariale o regionale), contribuisce a delineare le competenze legislative spettanti, in materia, allo Stato ed alle Regioni, tenuto conto anche dei principi del federalismo fiscale introdotti, a livello costituzionale, dalla legge 3/2001.
In particolare, a parere della Corte Costituzionale, l`IRAP non può considerarsi “tributo proprio delle Regioni””, così come inteso dall`attuale art.119, secondo comma, della Costituzione (modificato dalla citata legge 3/2001) che definisce tali solo i tributi istituiti dalle Regioni con proprie leggi, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema fiscale statale.
L`IRAP è, infatti, un`imposta regionale solo “per destinazione””, in quanto istituita e disciplinata con legge statale, il D.Lgs. 446/1997 e, come tale, rientra nell`esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di tributi erariali, ai sensi dell`attuale art.117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
Ciò implica che la disciplina sostanziale dell`imposta è comunque di competenza della legislazione dello Stato che può, quindi, stabilirne in via esclusiva i principi riguardanti, ad esempio, i soggetti passivi, la base imponibile e l`aliquota generale.
Alla legge regionale è demandata, invece, solo la potestà di incidere su alcune modalità applicative del tributo, sempre nel rispetto e nei limiti di quanto espressamente previsto dalla legge statale. Le disposizioni locali che superino le norme statali (come è accaduto, nel caso specifico, per la legge regionale del Piemonte) sono, quindi, illegittime costituzionalmente in quanto lesive della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali.
In tal ambito, si ritiene comunque che le leggi regionali che, in ragione dei settori di attività o delle categorie di soggetti passivi, stabiliscano variazioni dell`aliquota generale dell`IRAP (fissata al 4,25% dall`art.16 del D.Lgs. 446/1997), nel rispetto del limite massimo di un punto percentuale (come è il caso della legge regionale del Lazio che ha ridotto al 3,75% l`aliquota, tra gli altri, anche per settore delle costruzioni), non possano considerarsi costituzionalmente illegittime, perchè tale potestà è espressamente attribuita alle Regioni dallo stesso art.16, comma 3, del D.Lgs. 446/1997.
L`orientamento della Corte Costituzionale, infine, riconoscendo allo Stato la potestà esclusiva in materia di IRAP, è importante anche per superare il dubbio di incostituzionalità, sollevato da alcune Regioni, sulla disposizione contenuta nell`art.8 della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale, legge n. 80/2003, che prevede la graduale abrogazione dell`imposta.
3936-Sentenza n. 296-2003 .pdfApri