Pubblicato in Gazzetta il ``Codice delle comunicazioni elettroniche"" che dichiara le relative infrastrutture opere di pubblica utilità
Tutti gli impianti e le opere accessorie funzionali a servizi pubblici di radio, televisione e telefonia (torri, tralicci, ripetitori, stazioni radio-base) sono opere di urbanizzazione primaria, dotate implicitamente del carattere di pubblica utilità.
è quanto dispone il nuovo “Codice delle comunicazioni elettroniche””, contenuto nel Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.259 e pubblicato nella G.U. 214 del 15 settembre 2003 (supplemento ordinario n.150).
Il Codice prosegue lungo la strada della semplificazione nella realizzazione di tali opere, già intrapresa da Decreto Legislativo cd. “Gasparri”” 198/2002 in materia di infrastrutture di telecomunicazioni strategiche, prevedendo ulteriori agevolazioni.
In particolare, viene interamente riprodotto il procedimento autorizzatorio per la costruzione di questi impianti e vengono aggiunte alcune disposizioni in tema di espropriazioni, servitù e limiti alla proprietà (Capo V, artt.86-95).
Ricordiamo che la domanda di autorizzazione deve essere presentata al Comune territorialmente competente e che soltanto in caso di installazione di impianti a bassa potenza è sufficiente la denuncia di inizio attività (art.87). Qualora si rendano necessarie opere civili o debbano essere effettuati scavi, è richiesta la presentazione di un`altra domanda da parte del soggetto interessato (art.88).
è previsto inoltre il silenzio assenso dell`amministrazione nel caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell`istanza di autorizzazione o della DIA.
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