La costruzione di un pozzo artesiano con l`istallazione di un impianto di sollevamento con autoclave che, in assenza di un acquedotto comunale, venga posto al servizio di un solo fabbricato, non può considerarsi un intervento di realizzazione di un`opera di urbanizzazione primaria e, come tale, non può essere assoggettata ad aliquota IVA agevolata.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la recente Sentenza 3 luglio 2003, n.10487 (della quale si fornisce, in allegato, il dispositivo).
L`orientamento giurisprudenziale assume rilevanza perchè richiama le caratteristiche essenziali che una determinata opera deve possedere per essere qualificata come “opera di urbanizzazione primaria o secondaria””, il cui elenco tassativo è previsto dall`art.4 della legge 847/1964 (integrato dall`art.44 della legge 865/1971) e la cui realizzazione può, quindi, essere agevolata ai fini IVA con l`applicazione dell`aliquota ridotta al 10%, ai sensi del n.127-quinquies della Tabella A, Parte III, Allegata al D.P.R. 633/1972.
In particolare, precisa la Suprema Corte, le opere di urbanizzazione primaria (previste tassativamente dall`art.4 della citata legge 847/1964) hanno, in generale, la funzione di soddisfare gli interessi della collettività di un determinato aggregato urbano, più o meno vasto. In tal ambito, tra le opere di urbanizzazione rientra anche la realizzazione di una “rete idrica”” che, trascendendo le dimensioni di un singolo lotto edificato o edificabile, sia capace di soddisfare, mediante un sistema di adduzione delle acque, il bisogno di una pluralità di residenti di un determinato territorio, oggetto di insediamento urbano.
In tal senso, la costruzione di un pozzo artesiano, con un impianto di sollevamento delle acque che sia posto a servizio dei residenti di un singolo fabbricato e non, invece, della generalità degli abitanti di un aggregato urbano, non può considerarsi, anche in assenza di un acquedotto comunale, come un`opera di urbanizzazione primaria la cui realizzazione è agevolata ai fini dell`IVA.
Tali prestazioni sono, quindi, soggette all`aliquota IVA ordinaria del 20%.
3934-Sentenza 3 luglio 2003, n.10487.pdfApri