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L'Agenzia delle Entrate comunica la possibilita' di rinunciare alla istanza precedentemente inviata relativa all'accesso al credito di imposta per gli i nvestimenti nelle aree svantaggiate

Archivio, Fiscalità e incentivi

Credito di imposta aree svantaggiate – Annullamento delle istanze di accesso o di rinnovo

27 Ottobre 2003
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L`Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 ottobre 2003, n. 54/E, ha precisato la possibilità, per i soggetti interessati, di annullare le istanze di attribuzione del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art.8, legge 388/2000 e successive modificazioni) precedentemente inviate, anche nel caso in cui sia già intervenuta la relativa risposta di accoglimento o di diniego da parte della stessa Agenzia.
Pertanto, i contribuenti che, per qualsiasi motivo (compresi eventuali errori commessi nella compilazione), intendano annullare l`istanza di attribuzione del credito d`imposta precedentemente presentata, potranno inviare apposita rinuncia anche successivamente al ricevimento del provvedimento dell`Agenzia delle Entrate. Ciò a rettifica di quanto espresso nelle istruzioni alla compilazione dei Modelli di istanza (ITS), che limitavano la facoltà di annullamento solo nel caso in cui non fosse sopraggiunta la risposta dell`Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia, comunque, che si tratta esclusivamente della facoltà di annullamento e non di semplice rettifica della richiesta di attribuzione del credito già presentata, per cui la rinuncia della precedente istanza comporta la perdita di ogni diritto derivante da quest`ultima, con la conseguenza che l`invio di una successiva richiesta di attribuzione del beneficio assumerà un nuovo ordine cronologico.
Inoltre, per poter annullare la precedente istanza è necessario che credito di imposta eventualmente concesso non sia stato già utilizzato, nemmeno parzialmente.
Le modalità per procedere alla rinuncia dell`istanza già presentata sono le seguenti:
Ø soggetti che hanno inviato il Modello ITS: la rinuncia deve essere inviata in via telematica al Centro Operativo di Pescara e redatta sempre sulla base del Modello ITS, del quale dovrà essere compilato esclusivamente il frontespizio in tutte le sue parti, indicando nella sezione riservata alla sottoscrizione dell`istanza, il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all`istanza precedente a cui si intende rinunciare;
Ø soggetti che hanno presentato il Modello RTS (ossia istanza di rinnovo della precedente richiesta non accolta): le istanze di rinuncia potranno, in questo caso, essere presentate a partire dal 27 ottobre 2003, utilizzando la nuova versione del prodotto informatico “CREDINVEST 388“, denominato “CREDINVEST 388 n.1.0.1“, appositamente modificato per consentire la compilazione della rinuncia al Modello RTS già presentato. La nuova versione del software è disponibile sul Sito Internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Anche in tal caso deve essere compilato esclusivamente il frontespizio del Modello RTS in tutte le sue parti e deve essere indicato, nell`apposito campo previsto dal prodotto di compilazione, nella sezione riservata alla sottoscrizione, il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla precedente istanza di rinnovo, cui si intende rinunciare.
L`Agenzia delle Entrate, inoltre, sempre nell`ambito della citata Circolare 54/E/2003, ha precisato che possono essere presentate, a partire dalle ore 10 del 27 ottobre 2003, le istanze (Modello ITS) di attribuzione del credito di imposta nelle aree svantaggiate del Centro-Nord, riammesse al beneficio fiscale a seguito dell`approvazione da parte della Commissione Europea del regime di aiuti di Stato n.198/2003 (cfr. Credito di imposta aree svantaggiate – Approvazione per le aree del Centro-Nord del 22 ottobre 2003). A tal fine, le istanze dovranno essere compilate utilizzando la nuova versione del prodotto informatico di gestione denominato “CREDINVEST 388 n.1.0.1“, che , come già detto, è disponibile gratuitamente sul Sito Internet dell`Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).

4653-Circolare 22 ottobre 2003, n. 54-E.pdfApri
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