L`VIII Commissione della Camera ha approvato alcuni emendamenti che ampliano la sfera della sanatoria sui beni vincolati
L`VIII Commissione della Camera (ambiente, territorio e lavori pubblici), nel corso della terza lettura del ddl sulla “Delega ambientale”” (Atto 1798/B), ha approvato alcuni emendamenti in materia di compensazione e di interventi edilizi su beni vincolati, accogliendo, relativamente a questi ultimi, alcune richieste dell`ANCE.
Tali emendamenti riguardano in particolare l`art.1, comma 32, che, modificando l`art.163 del Testo Unico dei beni culturali ed ambientali, introduce l`accertamento di compatibilità paesistica in sanatoria, vale a dire la possibilità di regolarizzare dal punto di vista penale alcuni abusi.
Attualmente qualsiasi tipo di intervento su beni ambientali eseguito in assenza o in difformità dalla necessaria autorizzazione viene punito con le pene previste dell`art.20 della legge n. 47/85, ora inserite nell`art.44 del Testo Unico dell`Edilizia (d.p.r. n. 380/01).
Il testo del disegno di legge varato in prima lettura dalla Camera ammetteva la possibilità di sanare opere edilizie eseguite sia in assenza che in difformità dal nulla osta e prevedeva il pagamento di una sanzione pecuniaria solo qualora venisse accertato un effettivo danno all`ambiente.
Il testo del disegno di legge licenziato dal Senato, restringendo l`ambito di applicazione di quello originario, prendeva in considerazione solo gli interventi eseguiti in difformità e subordinava il rilascio dell`autorizzazione ambientale in sanatoria, che comporta l`estinzione del reato, al ricorrere di alcuni tassativi presupposti.
In particolare, ai fini dell`accertamento di compatibilità paesistica dei lavori, si richiedeva che la difformità non avesse comportato aumenti delle superfici utili o dei volumi assentiti, mentre le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nel nulla osta, dovevano rientrare tra quelli previsti dalla pianificazione o almeno essere giudicati compatibili con il contesto paesaggistico.
Il trasgressore, inoltre, doveva corrispondere in ogni caso l`indennità pecuniaria prevista all`articolo 164 del Testo Unico dei Beni Culturali e Ambientali, ossia una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito con la trasgressione.
Con l`approvazione degli emendamenti in oggetto:
– la sanatoria è di nuovo possibile anche per lavori compiuti in assenza del nulla osta ambientale
– non è più richiesto il requisito dell`assenza di aumenti delle superfici e volumetrici
– la sanzione pecuniaria è dovuta solo laddove sia accertata l`effettiva esistenza di un danno all`ambiente
In materia di compensazione la Commissione ha invece introdotto una modifica in relazione all`eventuale indennizzo che viene riconosciuto al proprietario del bene a seguito dell`apposizione del vincolo.
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