Con apposite circolari le regioni stanno definendo i rapporti fra T.U. Edilizia e leggi regionali in materia
Toscana, Liguria e Umbria: queste le Regioni che hanno provveduto a fornire chiarimenti sui rapporti fra normative regionali sull`attività edilizia e il Testo Unico nazionale in materia (D.P.R. 380/2001), dopo l`entrata in vigore di quest`ultimo il 30 giugno scorso.
Il carattere comune dei provvedimenti regionali (Delibera della Giunta regionale Toscana 7 luglio 2003, n.679; Circolare del Dipartimento pianificazione della Regione Liguria n.6 del 29 luglio 2003; Delibera della Giunta regionale Umbria 3 settembre 2003, n.1272) è dato dal fatto che tutti sostengono la perdurante operatività delle proprie normative in materia anche dopo l`entrata in vigore del T.U..
Richiamando, infatti, il nuovo riparto costituzionale della potestà legislativa, le Regioni considerano l`edilizia materia di competenza esclusiva regionale o, in subordine, di competenza concorrente, se ricondotta all`interno del “governo del territorio””, con il conseguente obbligo in questo caso di rispettare solo i principi fondamentali dettati dallo Stato.
Pertanto, anche in considerazione del carattere essenzialmente compilativo-ricognitivo del Testo Unico, si sostiene che continueranno a trovare applicazione le leggi regionali sull`attività edilizia (L.R. Toscana 52/1999, come modificata dalla L.R. 43/2003; L.R. Umbria 55/1987; L.R. Liguria 29/2002, 25/1995, 7/1987 e 30/1992), essendo state queste ultime emanate comunque nel rispetto dei principi nazionali tuttora vigenti.
Occorre peraltro ricordare che proprio di recente la Corte Costituzionale, con la sentenza 303/2003, ha sciolto i dubbi sul riparto della potestà legislativa in ordine all`edilizia, affermando che essa rientra nella materia del governo del territorio e quindi è soggetta alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.
Anche l`Emilia Romagna comunque si è pronunciata sulla questione nell`ambito della legge 31 del 25 novembre 2002, contenente la disciplina generale dell`edilizia. All`art.50, in chiusura, viene espressamente sancita la disapplicazione nel territorio regionale di alcune parti del Testo Unico, compresa la normativa sui titoli abilitativi ed escluse le disposizioni sulla vigilanza, le sanzioni e i profili fiscali.
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