Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 ha introdotto, all`art.1, delle agevolazioni fiscali (c.d. “Tecno-Tremonti””) per le imprese che investono, nel primo periodo d`imposta successivo a quello in corso al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del provvedimento), in progetti di ricerca e sviluppo, in tecnologie digitali, stage aziendali, esposizioni di prodotti in fiere all`estero e per la quotazione in borsa.
Come verrà evidenziato successivamente, la disposizione ha subito delle modifiche per effetto del maxi-emendamento governativo, approvato dal Senato il 30 ottobre 2003, nell`ambito della discussione del disegno di legge di conversione dello stesso decreto 269/2003.
Di seguito vengono analizzate le modalità applicative del beneficio fiscale, distinte in base alla tipologia di investimenti agevolabili.
Investimenti in ricerca e sviluppo e tecnologie digitali
L`agevolazione, concessa a favore delle imprese in attività al 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del citato decreto legge), consiste, in particolare, nell`esclusione dall`imposizione sul reddito d`impresa di un importo pari al 10% dei costi sostenuti,nel periodo d`imposta 2004 (in caso di esercizio coincidente con l`anno solare), per:
Ø progetti di ricerca e sviluppo, iscrivibili in bilancio come “Immobilizzazioni immateriali””;
Ø investimenti in tecnologie digitali, volte ad innovazioni di prodotto, di processo e organizzative.
A questa agevolazione si aggiunge, sempre per la stessa tipologia di investimenti, un`ulteriore detassazione pari al 30% dell`eccedenza delle spese relative a tali impieghi, rispetto alla media dei costi sostenuti, in relazione ai medesimi investimenti, nei tre periodi d`imposta precedenti a quello di applicazione dei benefici (che, per le imprese con esercizio coincidente con l`anno solare, è il 2004).
La detassazione, in ogni caso, non può superare il 20% della media dei redditi relativi ai tre periodi d`imposta precedenti a quello di applicazione dell`agevolazione (gli esercizi in perdita non possono essere presi in considerazione).
Ai fini del beneficio fiscale, inoltre, le imprese che pianificano ed effettuano i citati investimenti agevolati, devono rilevarne progressivamente i dati su un apposito prospetto sottoscritto dal legale rappresentante. Le modalità di comunicazione di tali dati saranno oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
Come già accennato in precedenza, durante la discussione al Senato del disegno di legge di conversione del D.L. 269/2003, è stato approvato un emendamento, che prevede, con specifico riguardo a questa tipologia di investimenti agevolabili:
Ø l`esclusione dal beneficio fiscale dei costi sostenuti per gli investimenti in tecnologie digitali, volte ad innovazioni di prodotto, di processo e organizzative. In sostanza, se venisse confermata tale disposizione, la detassazione del 10%, unitamente a quella del 30% dell`eccedenza rispetto ai tre esercizi precedenti, potrebbe applicarsi solo alle spese sostenute per i progetti di ricerca e sviluppo, contabilizzate come immobilizzazioni immateriali;
Ø l`estensione dell`agevolazione, nella stessa misura e con i medesimi limiti sopra esposti, alle piccole e medie imprese, così come definite dall`Unione Europea, che, nell`ambito di distretti industriali o di filiere produttive, si aggreghino in numero non inferiore a dieci, utilizzando strutture consortili o altre forme di aggregazione, al fine di realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. In tal caso, la concessione dell`agevolazione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione Europea.
Altri investimenti agevolati
Il medesimo art.1 del D.L. 269/2003, al comma 1, lett. b), c) e d), prevede, inoltre, sempre a favore delle imprese in attività alla data del 2 ottobre 2003 (data di entrata in vigore del provvedimento), la completa esclusione dall`imposizione sul reddito d`impresa (detassazione, quindi, del 100%) dei costi sostenuti,nel periodo d`imposta 2004 (in caso di esercizio coincidente con l`anno solare), per:
Ø l`esposizione di prodotti in fiere all`estero, con eccezione delle spese sostenute per le sponsorizzazioni;
Ø gli stage aziendali destinati a studenti di corsi d`istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
Ø la quotazione in mercati regolamentati dei Paesi membri dell`Unione Europea.
Contrariamente alle forme di investimento viste precedentemente, per queste tipologie di spesa non sussistono limitazioni di importo agevolabile.
In quest`ambito, l`emendamento approvato in Senato prevede, in aggiunta alle disposizioni già in vigore, solo la necessità, per le imprese che pianifichino e realizzino tali investimenti, di procedere alla rilevazione dei dati su un apposito prospetto sottoscritto dal legale rappresentante. La comunicazione di questi dati sarà oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate.
Si segnala, infine, che il disegno di legge di conversione del D.L. 269/2003 è stato approvato dal Senato il 30 ottobre 2003 e deve ora passare all`esame della Camera per la relativa approvazione definitiva. In allegato si fornisce il testo dell`art.1 del decreto, così come modificato dall`emendamento approvato.
3947-art.1 del decreto.pdfApri