Novità, sia normative che giurisprudenziali, in tema di opere di urbanizzazione ed assimilate, disciplinate dall`art.4 della Legge 29 settembre 1964, n.847, integrato in tempi successivi dall`art.44 della Legge 865/1971, nonchè dall`art.5 del D.L. 953/1982
In primo luogo, con due provvedimenti normativi estranei alla materia fiscale, il Legislatore è intervenuto integrando l`elencazione tassativa fornita dalla citata Legge 847/1964 che, tra l`altro, non dà una definizione normativa delle opere di urbanizzazione ma solo una precisa classificazione.
In particolare:
Ø ai sensi dell`art.86 comma 3 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259 (G.U. n.214 del 15.09.2003, Supplemento Oridnario n.150), contenente il “Codice delle comunicazioni elettroniche””, vengono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria le infrastrutture per radio, televisione e telefonia.
Nello specifico, tale tipologia d`impianti comprende torri, tralicci, impianti radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, e per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all`uopo assegnate;
Ø secondo il disposto dell`art.2 comma 1 della Legge 1° agosto 2003, n.206 (G.U. n.181 del 06.08.2003), recante “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo””,vengono ricompresi tra le opere di urbanizzazione secondaria gli oratori e gli immobili destinati ad attività simili.
Pertanto, anche in queste fattispecie, per la realizzazione (appalto, subappalto, acquisto beni finiti, restauro e ristrutturazione edilizia) e cessione delle suddette opere deve considerarsi applicabile l`aliquota IVA ridotta al 10% (ai sensi dei nn. 127-quinquies, 127-sexies, e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972)
Oltre quanto sopra esposto, si segnala che, con la Sentenza 23 ottobre 2003 n.15948, anche la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha recentemente fornito chiarimenti in materia di di aliquote agevolate applicabili alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
In particolare, per quanto riguarda le “strade”” (classificate tra le opere di urbanizzazione primaria) poste al servizio di centri abitati costruiti o da costruire (e costituenti, pertanto, opere di nuova urbanizzazione), viene affermato, con un orientamento che suscita perplessità, poichè non sembra tener pienamente conto dei più recenti pronunciamenti ministeriali, che il presupposto per l`applicabilità delle agevolazioni, di cui ai nn. 127-quinquies, 127-sexies, e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 (beni e servizi soggetti ad aliquota agevolata al 10%), ricorre soltanto qualora sia verificata la «destinazione residenziale» delle stesse opere, ovvero che queste siano funzionali a centri abitativi residenziali, a prescindere dal fatto che siano o meno realizzate in un ambito urbano.
3948-Sentenza 23 ottobre 2003 n.15948.pdfApri
3948-art.2 comma 1 della Legge 1° agosto 2003, n.206.pdfApri
3948-art.86 comma 3 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259.pdfApri